Art. 5 
 
 
               Modalita' di accesso alle informazioni 
              da parte delle Amministrazioni pubbliche 
 
  1. Le informazioni comunicate ai sensi degli articoli 2, 3 e  4  al
Ministero dell'economia e delle finanze, sono rese  disponibili  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Al Dipartimento della funzione pubblica e'  garantito  l'accesso
alle informazioni contenute nella banca dati  di  cui  al  precedente
art.  4  ai  fini  dello   svolgimento   delle   relative   attivita'
istituzionali.