LA CONFERENZA UNIFICATA Nell'odierna seduta del 22 gennaio 2015; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visti gli articoli 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 ove si specifica che l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati debba essere assicurata all'interno degli istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quando "siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita'; Visto il d.lgs. 230/99 che all'art. 1 sancisce che "I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di liberta', alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali"; Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalita' ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione della sopra menzionata disposizione che, tra l'altro, attribuisce alle aziende sanitarie locali il compito di garantire ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale il soddisfacimento dei-bisogni di salute attraverso le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno-bisogno; Visto l'Allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce che "l'Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro specialista, da erogarsi all'interno dell'istituto di pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri" e Rilevato che il menzionato Allegato A - nonche' l'Accordo 20 novembre 2008 adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 - reca "indicazioni sui modelli organizzativi", secondo cui la ASL, nella definizione dei modelli organizzativi dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, deve tenere conto di taluni criteri, tra i quali la tipologia dei ristretti (collaboratori di giustizia, alta sicurezza ecc.) o particolari esigenze di sicurezza; Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria", tra i cui compiti e' previsto anche l'espletamento dell'attivita' istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del piu' volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, nonche' la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realta' territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra regioni, provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e centri della giustizia minorile; Visto l'Accordo della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 81/CU recante: "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano"; Visto l'art. 7 del Nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, su cui e' stata sancita intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, che prevede che le regioni e le province autonome si impegnano ad approvare in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281/1997, l'Accordo avente ad oggetto: "Linee guida in materia di modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari"; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali"; Vista la nota in data 22 settembre 2014, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso il documento indicato in oggetto, elaborato e condiviso dal gruppo interregionale "Sanita' penitenziaria", al fine del perfezionamento di un Accordo in sede di Conferenza unificata; Vista la nota di questo Ufficio di segreteria del 25 settembre 2014 di diramazione del documento in parola; Considerato che, nel corso della riunione del Tavolo permanente sulla sanita' penitenziaria del 15 dicembre 2014, si e' svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella versione definitiva dell'Accordo trasmessa dal Coordinamento delle Regioni in data 8 gennaio 2015 e diramata in pari data; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario alla salute ha avanzato la proposta di inserire all'art. 2, punto 2, fine del primo capoverso, la frase "anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l'erogazione di servizi a distanza", accolta dalle regioni e province autonome e dalle Autonomie locali; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali; Sancisce accordo: tra il Governo, le regioni e le province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini: Considerati: la relazione sulle audizioni dei rappresentanti degli Osservatori regionali permanenti sulla sanita' penitenziaria, in tema di assistenza sanitaria in favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale, che hanno avuto luogo presso il Ministero della salute dal 16 giugno al 12 luglio 2011; le segnalazioni pervenute successivamente da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile, che hanno evidenziato in ambito nazionale, criticita' in tema di accesso alle cure dirette ai detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale; la opportunita' di individuare le iniziative piu' efficaci per garantire, nei servizi sanitari in ambito penitenziario, una maggiore uniformita' dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti ditale popolazione; Ritenuto necessario fornire indicazioni per la ridefinizione dei contesti e delle modalita' con le quali vengono erogate le prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute al fine di favorire il superamento delle criticita' segnalate; Si conviene tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, nei seguenti termini: Art. 1 La Rete dei servizi sanitari penitenziari 1. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio regionale attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessita' organizzativa e funzionale crescenti, che costituiscono la Rete regionale e nazionale per l'assistenza sanitaria penitenziaria. Le regioni e le province autonome definiscono entro 180 giorni la composizione e le modalita' di funzionamento della Rete cosi' da garantire che tutti i bisogni di salute dei detenuti trovino adeguata ed appropriata risposta all'interno delle strutture regionali intra-penitenziarie e territoriali. A questo fine, in relazione alle caratteristiche della popolazione detenuta e alle esigenze sanitarie da questa presentate, ogni regione e P.A. assicura all'interno dei proprio territorio la presenza di servizi sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della popolazione detenuta negli IIPP. Nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo, sono descritte le caratteristiche generali delle tipologie di servizi sanitari penitenziari cui ogni regione e P.A. fa riferimento per la programmazione dei servizi sanitari necessari negli IIPP del proprio territorio. Il trasferimento presso servizi sanitari di altre Regioni e' effettuato dall'Amministrazione penitenziaria in caso di necessita' di cure di altissima specializzazione o di cure di particolare complessita' clinica (cardiochirurgia, neurochirurgia, trapianti, ustioni, ecc..). 2. Le regioni e la province autonome comunicano la composizione della rete assistenziale (intrapenitenziaria, territoriale ed ospedaliera) e la sua organizzazione locale e regionale, all'Amministrazione penitenziaria ed all'Autorita' giudiziaria per le determinazioni di rispettiva competenza. 3. Nel caso in cui il Direttore generale dell'Azienda sanitaria competente o suo delegato - su segnalazione del responsabile medico del servizio - certifichi l'impossibilita' di garantire le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche necessarie presso l'istituto penitenziario o comunque nel territorio dell'Azienda sanitaria competente, il trasferimento di detenuti-bisognosi di cure e' effettuato dall'Amministrazione penitenziaria in uno degli istituti penitenziari della regione, tenuto conto della valutazioni del soggetto cui la regione ha attribuito funzioni di coordinamento della rete regionale (Rete sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale), su proposta del responsabile del servizio/istituto di partenza e sentito quello del servizio/istituto di destinazione. Per i trasferimenti per motivi di salute in altra regione, riservati esclusivamente alle patologie di maggior gravita', l'Amministrazione penitenziaria si avvale anche della collaborazione del soggetto regionale che coordina la rete, le cui valutazioni concorrono alla individuazione discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per motivi di salute. Il servizio sanitario di partenza e di arrivo collaborano nello scambio di informazioni a tutela della continuita' terapeutica.