Art. 9 Norme finali 1. Le regioni e le province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di approvazione del medesimo, con propri atti di programmazione che declinino le modalita' e i tempi di adeguamento, tenendo conto in modo complementare dell'attuale assetto organizzativo dei propri servizi laddove gia' operativi ed in aderenza ai modelli sanitari regionali. 2. L'attuazione del presente accordo deve avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; per la sua graduale attuazione le regioni e le province autonome si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Roma, 22 gennaio 2015 Il Presidente: Lanzetta Il Segretario: Naddeo