Art. 9 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le regioni e le province autonome  si  impegnano  a  recepire  i
contenuti  del  presente  accordo  entro  6  mesi   dalla   data   di
approvazione del medesimo, con  propri  atti  di  programmazione  che
declinino le modalita' e i tempi di  adeguamento,  tenendo  conto  in
modo complementare  dell'attuale  assetto  organizzativo  dei  propri
servizi laddove gia' operativi ed in  aderenza  ai  modelli  sanitari
regionali. 
  2. L'attuazione del presente accordo deve avvenire  senza  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica; per la sua graduale attuazione
le regioni e le province autonome si avvalgono delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    Roma, 22 gennaio 2015 
 
                                              Il Presidente: Lanzetta 
Il Segretario: Naddeo