Art. 2 
 
 
             Soggetti beneficiari del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  83
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: 
    a) per «esercizio ricettivo singolo»  si  intende  la  struttura,
organizzata in forma  imprenditoriale,  riconducibile  alle  seguenti
tipologie: 
      1) struttura  alberghiera:  struttura  aperta  al  pubblico,  a
gestione unitaria, con servizi centralizzati che  fornisce  alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate  in
uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno  di  sette
camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture  alberghiere
gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere,
gli alberghi diffusi, i condhotel e  i  marina  resort  di  cui  agli
articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche'
quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali; 
      2) struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli  per  la
gioventu'; case e  appartamenti  per  vacanze;  residence;  case  per
ferie; bed  and  breakfast;  rifugi  montani,  nonche'  le  strutture
individuate come tali dalle specifiche normative regionali; 
    b) per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi
o ancillari», si intende l'aggregazione, nella forma  del  consorzio,
delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti  similari,  di  un
esercizio ricettivo singolo, come  definito  nella  lettera  a),  con
soggetti che forniscano servizi accessori  alla  ricettivita',  quali
ristorazione,       trasporto,       prenotazione,        promozione,
commercializzazione, accoglienza turistica e attivita' analoghe; 
    c) Per «agenzie di viaggio e tour operator», si intendono  quelle
che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  28  dicembre  2012,  e   successive
modificazioni, citato in premessa, e che  risultino  appartenenti  al
cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming,
o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming,  di  cui
all'allegato 15 annesso al predetto decreto. 
  2. Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 del  presente  articolo
possono beneficiare del credito d'imposta di cui in  premessa  sempre
che svolgano  in  via  non  occasionale  le  attivita'  di  cui  alla
divisione  55  (alloggio)  della  classificazione   delle   attivita'
economiche ATECO 2007. Rimane fermo, nel caso  di  cui  al  comma  1,
lettera b), che destinatario dell'agevolazione fiscale e' l'esercizio
ricettivo singolo componente l'aggregazione.