Art. 3 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Agli  esercizi  ricettivi  e  alle  agenzie  di  viaggi  e  tour
operator, come rispettivamente definiti nell'art. 2, comma 1, lettere
a), b) e c), e' riconosciuto, per gli  anni  2014,  2015  e  2016  un
credito d'imposta  nella  misura  del  trenta  per  cento  dei  costi
sostenuti per gli  investimenti  e  attivita'  di  sviluppo  indicate
all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 83  del  2014,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014,  con  esclusione  dei
costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d'imposta
e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e
comunque fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei  tre
anni d'imposta, nonche' fino all'esaurimento dell'importo massimo  di
cui al comma  5  dell'art.  9  del  decreto-legge  n.  83  del  2014,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014. 
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1  e'  alternativo  e  non
cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre
agevolazioni di natura fiscale.