Art. 4 
 
 
                Spese eleggibili al credito d'imposta 
 
  1. Ai fini della determinazione del credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, sono considerate eleggibili le seguenti spese,  ove
effettivamente sostenute ai sensi del comma 3: 
    a) con riferimento alle spese per impianti  wi-fi,  eleggibili  a
condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1,  del
presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un  servizio
gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno  1  Megabit/s  in
download:  acquisto  e  installazione  di   modem/router;   dotazione
hardware per la ricezione del  servizio  mobile  (antenne  terrestri,
parabole, ripetitori di segnale); 
    b) con riferimento alle spese per siti  web  ottimizzati  per  il
sistema mobile: acquisto di software e applicazioni; 
    c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici
per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche'  in  grado
di   garantire   gli   standard   di   interoperabilita'    necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e  privati
e   di   favorire   l'integrazione   tra   servizi    ricettivi    ed
extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware  (server,  hard
disk); 
    d) con riferimento alle spese per  spazi  e  pubblicita'  per  la
promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche  gestite  da
tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi  web
e pubblicita' on-line; 
    e) con riferimento alle spese per servizi di  consulenza  per  la
comunicazione e il marketing  digitale:  contratto  di  fornitura  di
prestazioni e di servizi; 
    f) con riferimento alle spese per  strumenti  per  la  promozione
digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e  di
ospitalita' per persone con disabilita': contratto  di  fornitura  di
prestazioni e di servizi; acquisto di software; 
    g)  con  riferimento  alle  spese  per  servizi   relativi   alla
formazione del titolare o  del  personale  dipendente:  contratto  di
fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio). 
  2. Le singole voci di spesa di cui  al  comma  2  sono  eleggibili,
ciascuna,  nella  misura  del  100%.  L'importo  totale  delle  spese
eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 41.666  euro  per
ciascun soggetto ammesso al beneficio, che,  di  conseguenza,  potra'
usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari  a  12.500
euro. 
  3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  4. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.