Art. 5 
 
 
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a  quello  di
effettuazione delle  spese,  le  imprese  interessate  presentano  al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita
domanda per  il  riconoscimento  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente  decreto,  secondo  modalita'   telematiche   definite   dal
Ministero stesso entro sessanta giorni dalla sua entrata  in  vigore.
Per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda e' presentata entro
sessanta  giorni   dalla   definizione   delle   predette   modalita'
telematiche. 
  2. Nella domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato: 
  a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle
spese eleggibili ai sensi dell'art. 4; 
  b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le
modalita' previste nell'art. 4, comma 4; 
  c) il credito d'imposta spettante. 
  3. Le imprese devono, altresi', contestualmente alla domanda di cui
al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva  di
atto  di  notorieta',  relativa   ad   altri   aiuti   «de   minimis»
eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso  e  nei
due  precedenti,  come  previsto  dall'art.  6,   paragrafo   1   del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013,  citato  in
premessa,  allegando,  inoltre,  a  pena  di   inammissibilita',   la
documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e formali, nonche' nei limiti  delle  risorse  disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle  domande  di
cui al  comma  1,  il  predetto  Ministero  comunica  all'impresa  il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito effettivamente spettante. 
  5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto: 
  a) non concorre alla formazione del reddito ai fini  delle  imposte
sui redditi, e del valore  della  produzione,  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; 
  b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e  109
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni,  con  modalita'  stabilite   con   provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dalla  medesima  Agenzia,  pena   il   rifiuto   dell'operazione   di
versamento.  L'ammontare  del   credito   d'imposta   utilizzato   in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento.  Ai  fini  del  controllo  di  cui  al
periodo precedente, preventivamente alla comunicazione  alle  imprese
beneficiarie, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo  trasmette   all'Agenzia   delle   Entrate,   con   modalita'
telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese  ammesse  a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.