Art. 6 
 
 
           Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto 
 
  1.  I  crediti  di  imposta  di  cui  al  presente   decreto   sono
riconosciuti, per gli anni  2014,  2015  e  2016,  nei  limiti  degli
stanziamenti  annui  disponibili  a  legislazione  vigente  per   gli
esercizi dal 2015  al  2019  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili in  ciascuno  degli  esercizi  medesimi.  Una  quota  non
superiore al 10 per cento delle risorse di cui al periodo  precedente
e' riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che  applicano
lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni,  citato
in premessa, che risultino  appartenenti  al  cluster  10  -  Agenzie
intermediarie specializzate in turismo incoming, o al  cluster  11  -
Agenzie specializzate in turismo incoming,  di  cui  all'allegato  15
annesso al medesimo decreto. Per consentire la regolazione  contabile
delle compensazioni esercitate dalle imprese ai  sensi  del  presente
decreto, le risorse  stanziate  sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»,  aperta
presso la Banca d'Italia. 
  2. Le  risorse  sono  assegnate  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande. 
  3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione  delle
domande, di cui all'art. 5, comma 1, il Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito  internet
l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla  data  di
tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le  stesse  modalita',
l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di  quelle  che  saranno
prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.