Art. 2 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma  125,  della
legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni  figlio  nato  o
adottato  tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017,   e'
riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda  di  un  genitore
convivente con il figlio. 
  2. I nuclei familiari beneficiari, al momento  della  presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono  essere  in
possesso di ISEE in corso di validita' non superiore  a  25.000  euro
annui.