Art. 4 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1.  La  domanda  per  l'assegno  e'  presentata  all'INPS  per  via
telematica  secondo  modelli  predisposti  dall'Istituto   entro   il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
presente decreto.  L'INPS  assicura  le  modalita'  piu'  idonee  per
facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche
mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e  procedure
telematiche assistite. 
  2. La domanda puo' essere presentata dal  giorno  della  nascita  o
dell'ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell'adozione  del
figlio. Ai  fini  della  decorrenza  dell'assegno  dal  giorno  della
nascita  o  dell'   ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito
dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine
di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero  entro  i  90  giorni
successivi all'entrata in vigore del presente decreto.  Nel  caso  in
cui la domanda sia presentata oltre il  termine  di  cui  al  periodo
precedente,  l'assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della
domanda. 
  3. La domanda e' presentata una  sola  volta  per  ciascun  figlio,
fatti salvi i casi di cui ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5.  L'INPS
verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata
aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito  di
cui all'art. 2, comma 2. 
  4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
i requisiti che danno titolo alla  concessione,  salvo  che  non  sia
tenuto  a  comprovare   i   requisiti   sulla   base   di   specifica
documentazione. 
  5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la  domanda  e  la
relativa   documentazione   sono   presentate    dal    suo    legale
rappresentante.