Art. 5 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il nucleo familiare  beneficiario  decade  dall'assegno  qualora
perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresi' qualora si
verifichi una delle seguenti cause: 
  a) decesso del figlio; 
  b) revoca dell'adozione; 
  c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; 
  d) affidamento del figlio a terzi; 
  e)  affidamento  esclusivo  del  figlio  al  genitore  che  non  ha
presentato la domanda. 
  2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire  dal  mese
successivo a quello in cui  si  e'  verificata  una  delle  cause  di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3.   Il   genitore   richiedente   ha   l'obbligo   di   comunicare
tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una  delle  cause
di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle
somme indebitamente erogate. 
  4. In caso  di  affidamento  esclusivo  del  minore,  disposto  con
provvedimento dell'autorita'  giudiziaria,  al  genitore  diverso  da
quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato,
a favore del genitore  affidatario,  se  in  possesso  dei  requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine  questi  presenta  domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento  del  giudice.  Nel
caso in cui domanda sia presentata oltre la data di  cui  al  periodo
precedente,  l'assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della
domanda. 
  5. In caso di provvedimento, disposto  dall'autorita'  giudiziaria,
di decadenza dall'esercizio  della  responsabilita'  genitoriale  del
genitore che  ha  ottenuto  il  beneficio,  l'assegno  potra'  essere
erogato a favore dell'altro genitore, se in  possesso  dei  requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine  questi  presenta  domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento  del  giudice.  Nel
caso in cui la domanda sia presentata oltre  il  termine  di  cui  al
periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda. 
  6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi,  ai  sensi
dell'art. 2,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
modificazioni, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario.  A
tal fine il requisito dell'ISEE  e'  verificato  con  riferimento  al
minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato  nucleo
a se' stante,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159.  Ai
fini dell'erogazione  dell'assegno,  l'affidatario  presenta  domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice  o  del
servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre  il
termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal  mese  di
presentazione della domanda.