Art. 2 Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo 1. L'IVA riscossa con le modalita' di cui all'art. 1 e' ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta gia' attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo. 2. L'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo e' accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 3. L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies del decreto n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati membri, e' riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01. 4. La quota dell'IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di cui all'art. 74-sexies del decreto n. 633/1972, spettante fino all'anno 2018 all'Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, e' trattenuta e versata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.