Art. 2 
 
                   Ripartizione dell'IVA riscossa 
                   tra gli Stati membri di consumo 
 
  1. L'IVA riscossa con le modalita' di cui all'art. 1  e'  ripartita
tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal  soggetto
passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo
conto dell'imposta gia' attribuita a ciascuno  Stato  in  esito  alla
ripartizione di precedenti versamenti relativi  al  medesimo  periodo
d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base
alla    relativa    dichiarazione,    la     ripartizione     avviene
proporzionalmente all'imposta dichiarata  dal  soggetto  passivo  per
ciascuno Stato membro di consumo. 
  2.  L'IVA  spettante  a  ciascuno  Stato  membro  di   consumo   e'
accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo,  utilizzando  le
somme affluite sulla contabilita' speciale di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b). 
  3. L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia,  versata
dai soggetti  passivi  identificati  in  Italia  ai  sensi  dell'art.
74-quinquies del decreto n. 633/1972,  ovvero  dai  soggetti  passivi
identificati in altri Stati  membri,  e'  riversata  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  VIII,   capitolo
d'entrata 1203, articolo 01. 
  4. La quota dell'IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti
passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di  cui
all'art. 74-sexies del decreto n. 633/1972, spettante  fino  all'anno
2018 all'Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell'art.  46,
paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n.904/2010, e' trattenuta  e
versata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.