Art. 3 
 
                       Eccedenze di versamento 
                  emergenti in fase di ripartizione 
 
  1. Nel caso  in  cui  l'ammontare  dei  versamenti  effettuati  dal
soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta  in  base  alla
relativa dichiarazione, l'eccedenza e' rimborsata entro trenta giorni
sul conto indicato dal soggetto passivo. 
  2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare  il  versamento  in
base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato  dal
soggetto passivo,  l'intero  importo  riscosso  e'  rimborsato  entro
trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. 
  3.  I  rimborsi  di  cui  al  presente  articolo  sono   effettuati
utilizzando le somme affluite  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b). 
  4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza
dal trentunesimo giorno successivo  alla  data  di  ripartizione,  ai
sensi dell'art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.