Art. 3 
 
 
                Combinazioni dei rischi assicurabili 
 
  1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto,  sono  individuate  le  tipologie  colturali  delle   specie
vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze
agevolate. 
  2.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono
avere le seguenti combinazioni: 
  a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle   avversita'   elencate
all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali  +  avversita'  di
frequenza + avversita' accessorie); 
  b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle   avversita'   elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno  1  al
punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); 
  c)  polizze  che  coprono  almeno  3  delle   avversita'   elencate
all'allegato  1,  punto   1.2.2.1   (avversita'   di   frequenza)   +
eventualmente 1 o entrambe le avversita' accessorie; 
  d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle   avversita'   elencate
all'allegato l, punto 1.2.1. (Avversita' catastrofali). 
  3. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da fitopatie e attacchi  parassitari  elencati  all'allegato  1
punti 1.5 e 1.6, purche' siano  conformi  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere  una  soglia  di  danno
superiore al 30% da applicare sull'intera produzione  assicurata,  ad
eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui  al
successivo art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del  danno
dovra' essere effettuata unicamente al momento  della  raccolta  come
differenzatra  resa  effettiva  e  resa  assicurata  tenendo   conto,
eventualmente, anche della compromissione della qualita'. 
  5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con  polizze
in cui sono comprese tutte le  avversita'  elencate  all'allegato  1,
punto 1.4. Le  polizze  possono  coprire  facoltativamente  anche  le
piogge alluvionali. 
  6.  I  costi  di  smaltimento  delle  carcasse   animali   dovranno
riguardare tutte le morti  da  epizoozie,  elencate  all'allegato  1,
punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari  o
nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 
  7. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui
sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato  1,
da punto 1.7.1 a 1.7.7. 
  8. Le produzioni zootecniche assicurate  per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per  le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree
perifocali. 
  9.  La  copertura  assicurativa  e'  riferita  all'anno  solare   o
all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 
  10. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio  di  cui  ai
commi  2  e   3   (avversita'   atmosferiche,   fitopatie,   attacchi
parassitari),  ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare   lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze  ovvero  di  piu'  certificati  relativi  allo  stesso  piano
assicurativo individuale, ferma restando la regola che, ai  fini  del
risarcimento in caso di danni, la soglia deve  essere  calcolata  per
l'intero prodotto/comune.