Art. 10 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Il Ministero della difesa provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.