Art. 10 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.  Il  Ministero  della  difesa  provvede   all'attuazione   delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.