Art. 11 Disposizioni finali 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa valuta l'opportunita' di rivedere le strutture ordinamentali costituite per il coordinamento e la gestione della materia nel proprio ambito, dandone comunicazione all'Autorita' competente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2015 Il Ministro della difesa Pinotti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 Difesa, foglio n. 865