Art. 11 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il
Ministero della difesa valuta l'opportunita' di rivedere le strutture
ordinamentali costituite per il coordinamento  e  la  gestione  della
materia  nel  proprio  ambito,  dandone  comunicazione  all'Autorita'
competente. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 marzo 2015 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Pinotti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 
Difesa, foglio n. 865