Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  l. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «amministrazione della difesa»: il complesso di organi, comandi,
direzioni ed enti che costituiscono l'articolazione organizzativa del
Ministero della difesa; 
  b) «organo committente della Difesa»: il  comando  o  la  direzione
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  di
un appalto; 
  c) «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale  degli
armamenti»: l'organo  di  vertice  del  Ministero  della  difesa  con
responsabilita' relative all'area tecnico-amministrativa; 
  d)  «Forze  armate»:  l'Esercito  italiano,  la  Marina   militare,
l'Aeronautica militare e l'Arma  dei  carabinieri  (limitatamente  ai
compiti militari); 
  e) «Comitato tecnico di coordinamento»: il Comitato di cui all'art.
7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007; 
  f)  «autorita'  competente  REACH»:  il  Ministero  della   salute,
Direzione generale della prevenzione sanitaria. 
  2. Per quanto non espressamente definito al comma 1,  si  applicano
le definizioni di cui all'art. 3 del «regolamento REACH».