Art. 2 Definizioni l. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «amministrazione della difesa»: il complesso di organi, comandi, direzioni ed enti che costituiscono l'articolazione organizzativa del Ministero della difesa; b) «organo committente della Difesa»: il comando o la direzione titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione di un appalto; c) «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti»: l'organo di vertice del Ministero della difesa con responsabilita' relative all'area tecnico-amministrativa; d) «Forze armate»: l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari); e) «Comitato tecnico di coordinamento»: il Comitato di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007; f) «autorita' competente REACH»: il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria. 2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del «regolamento REACH».