Art. 3 
 
 
                 Trasmissione del fascicolo tecnico 
 
  1. Il fabbricante, l'importatore, il  rappresentante  esclusivo  di
cui all'art. 8 del «regolamento REACH» e l'utilizzatore a valle della
sostanza per la quale viene richiesta l'esenzione di cui all'art.  2,
paragrafo 3, dello stesso  regolamento,  presentano  al  Segretariato
generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la
propria responsabilita', un fascicolo tecnico contenente le notizie e
le informazioni relative  alla  sostanza  medesima,  conformemente  a
quanto richiesto dal regolamento REACH,  nonche'  la  scheda  di  cui
all'annesso  «A»,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.