Art. 3 Trasmissione del fascicolo tecnico 1. Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo di cui all'art. 8 del «regolamento REACH» e l'utilizzatore a valle della sostanza per la quale viene richiesta l'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, presentano al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la propria responsabilita', un fascicolo tecnico contenente le notizie e le informazioni relative alla sostanza medesima, conformemente a quanto richiesto dal regolamento REACH, nonche' la scheda di cui all'annesso «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.