Art. 4 Presupposto dell'esenzione 1. Nei soli casi in cui e' indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese, l'amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo e l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal «regolamento REACH» relativamente ad alcune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalita' e procedure riportate nel presente decreto. 2. La sussistenza dell'interesse essenziale della difesa del Paese, quale presupposto della procedura di esenzione, deve essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate, al momento dell'emissione dei documenti di mandato e preventivamente alla richiesta di esenzione.