Art. 4 
 
 
                     Presupposto dell'esenzione 
 
  1. Nei soli  casi  in  cui  e'  indispensabile  per  garantire  gli
interessi essenziali della difesa del Paese, l'amministrazione  della
difesa  esenta  il  fabbricante,  l'importatore,  il   rappresentante
esclusivo e l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti  dal
«regolamento REACH» relativamente ad alcune sostanze, in quanto  tali
o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalita'  e
procedure riportate nel presente decreto. 
  2. La sussistenza dell'interesse essenziale della difesa del Paese,
quale  presupposto  della  procedura  di   esenzione,   deve   essere
dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione
nazionale degli armamenti in  coordinazione  con  lo  Stato  maggiore
della  difesa  e  con  le  Forze  armate  interessate,   al   momento
dell'emissione  dei  documenti  di  mandato  e  preventivamente  alla
richiesta di esenzione.