Art. 5 
 
 
                  Esercizio del potere di esenzione 
 
  1. L'esenzione di cui al presente decreto e' disposta dal  Ministro
della difesa, che puo' delegare  il  relativo  potere  al  Segretario
generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti. 
  2. Nell'esercizio del potere di esenzione, l'amministrazione  della
difesa e'  tenuta  ad  assicurare,  comunque,  un  elevato  grado  di
protezione della salute umana e di  tutela  dell'ambiente  sia  nelle
attivita' di utilizzo, sia  nelle  operazioni  di  smaltimento  della
sostanza in quanto tale o componente di miscela o  articolo,  oggetto
dell'esenzione,  attraverso  apposite   prescrizioni   indicate   nel
provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo  di
lavoro  Supporto  alle  attivita'  di  enforcement  armonizzate   del
Comitato tecnico di coordinamento.