Art. 5 Esercizio del potere di esenzione 1. L'esenzione di cui al presente decreto e' disposta dal Ministro della difesa, che puo' delegare il relativo potere al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti. 2. Nell'esercizio del potere di esenzione, l'amministrazione della difesa e' tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente sia nelle attivita' di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo, oggetto dell'esenzione, attraverso apposite prescrizioni indicate nel provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo di lavoro Supporto alle attivita' di enforcement armonizzate del Comitato tecnico di coordinamento.