Art. 6 Procedimento di esenzione 1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 3, del «regolamento REACH», il procedimento amministrativo di esenzione si informa al principio di precauzione, in forza del quale si utilizzano, o si consente l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che nelle prescritte condizioni d'impiego non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. 2. L'istruttoria relativa al procedimento e' svolta dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, a seguito di specifica richiesta dello Stato maggiore della difesa o delle Forze armate, ai quali compete la verifica dell'applicabilita' del «regolamento REACH». 3. Nel corso dell'istruttoria, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti svolge una attivita' propedeutica di verifica e di valutazione del fascicolo tecnico, anche avvalendosi dei dati di cui all'annesso «A», e acquisisce il parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze armate interessate al provvedimento di esenzione, anche al fine dell'apposizione delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2. 4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, l'Autorita' competente REACH e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valutano i dossier per l'autorizzazione all'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH. 5. Il provvedimento amministrativo di esenzione viene emesso dal Ministro della difesa o dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro. 6. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti valuta, con cadenza almeno biennale e secondo i criteri di cui al comma 3, l'opportunita' di mantenere in vigore l'esenzione disposta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.