Art. 6 
 
 
                      Procedimento di esenzione 
 
  1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo  3,  del
«regolamento REACH», il procedimento amministrativo di  esenzione  si
informa  al  principio  di  precauzione,  in  forza  del   quale   si
utilizzano, o si consente l'immissione sul mercato  di  sostanze,  in
quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli,  che  nelle
prescritte condizioni d'impiego non arrecano danno alla salute  umana
o all'ambiente. 
  2.  L'istruttoria  relativa   al   procedimento   e'   svolta   dal
Segretariato  generale  della  difesa  e  Direzione  nazionale  degli
armamenti, a seguito di  specifica  richiesta  dello  Stato  maggiore
della difesa o delle Forze  armate,  ai  quali  compete  la  verifica
dell'applicabilita' del «regolamento REACH». 
  3. Nel  corso  dell'istruttoria,  il  Segretariato  generale  della
difesa e Direzione nazionale degli  armamenti  svolge  una  attivita'
propedeutica di verifica e  di  valutazione  del  fascicolo  tecnico,
anche avvalendosi dei dati di cui all'annesso «A»,  e  acquisisce  il
parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze  armate
interessate  al   provvedimento   di   esenzione,   anche   al   fine
dell'apposizione delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2. 
  4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e  Direzione
nazionale  degli  armamenti,  l'Autorita'  competente  REACH   e   il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
valutano i dossier per l'autorizzazione all'esenzione di cui all'art.
2, paragrafo 3, del regolamento REACH. 
  5. Il provvedimento amministrativo di esenzione  viene  emesso  dal
Ministro della difesa  o  dal  Segretario  generale  della  difesa  e
Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro. 
  6. Il Segretariato generale  della  difesa  e  Direzione  nazionale
degli armamenti valuta, con  cadenza  almeno  biennale  e  secondo  i
criteri di cui al comma 3,  l'opportunita'  di  mantenere  in  vigore
l'esenzione  disposta  ai  sensi  dell'art.  2,  paragrafo   3,   del
regolamento REACH, per alcune sostanze in quanto  tali  o  in  quanto
componenti di miscele o articoli.