Art. 7 Altri compiti del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti 1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie finalizzate all'emissione del provvedimento di esenzione, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - II Reparto: a) impianta e custodisce il fascicolo del procedimento, sulla base di quanto trasmesso dallo Stato maggiore della difesa e dalle Forze armate a seguito del fascicolo tecnico presentato a cura del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore finale. Il fascicolo del procedimento include informazioni relative alle schede di dati di sicurezza, elaborate in conformita' all'allegato II del regolamento REACH; b) si avvale delle strutture sanitarie del Ministero della difesa o di altre Amministrazioni centrali dello Stato, nonche', ove necessario, di apposite istituzioni accademiche o universitarie; c) sottopone la proposta di esenzione, corredata dalle valutazioni tecniche dello Stato maggiore della difesa e delle Forze armate e dall'avviso dell'Autorita' competente, se acquisito ai sensi dell'art. 6, comma 4, al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti. 2. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - II Reparto elabora opportune clausole contrattuali di salvaguardia, che gli organi committenti della Difesa devono inserire negli atti di acquisizione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, oggetto di esenzione ai sensi del presente decreto, e indica ai medesimi organi tutte le misure che ritiene necessario adottare per la corretta applicazione dell'esenzione.