Art. 7 
 
 
Altri compiti del Segretariato  generale  della  difesa  e  Direzione
                      nazionale degli armamenti 
 
  1.   Nell'ambito   delle    attivita'    istruttorie    finalizzate
all'emissione  del  provvedimento  di  esenzione,   il   Segretariato
generale della difesa e Direzione  nazionale  degli  armamenti  -  II
Reparto: 
  a) impianta e custodisce il fascicolo del procedimento, sulla  base
di quanto trasmesso dallo Stato maggiore della difesa e  dalle  Forze
armate  a  seguito  del  fascicolo  tecnico  presentato  a  cura  del
fabbricante,  dell'importatore,  del   rappresentante   esclusivo   e
dell'utilizzatore  finale.  Il  fascicolo  del  procedimento  include
informazioni relative alle schede di dati di sicurezza, elaborate  in
conformita' all'allegato II del regolamento REACH; 
  b) si avvale delle strutture sanitarie del Ministero della difesa o
di  altre  Amministrazioni  centrali  dello   Stato,   nonche',   ove
necessario, di apposite istituzioni accademiche o universitarie; 
  c) sottopone la proposta di esenzione, corredata dalle  valutazioni
tecniche dello Stato maggiore della difesa e  delle  Forze  armate  e
dall'avviso  dell'Autorita'  competente,  se   acquisito   ai   sensi
dell'art. 6, comma 4, al Segretario generale della difesa e Direttore
nazionale degli armamenti. 
  2. Il Segretariato generale  della  difesa  e  Direzione  nazionale
degli armamenti - II Reparto elabora opportune clausole  contrattuali
di salvaguardia, che  gli  organi  committenti  della  Difesa  devono
inserire negli atti di acquisizione delle sostanze in quanto  tali  o
in quanto componenti di miscele o articoli, oggetto di  esenzione  ai
sensi del presente decreto, e indica  ai  medesimi  organi  tutte  le
misure che ritiene necessario adottare per la  corretta  applicazione
dell'esenzione.