Art. 2 
 
 
                      Criteri per l'alienazione 
 
  1. Gli alloggi, rientranti nei programmi di alienazione di  cui  al
presente decreto, ad esclusione di quelli classificabili  nell'ambito
della revisione catastale in atto come  A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,
nonche' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi
commerciali, artigianali, sono previamente offerti  in  vendita  agli
assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza  nel
sistema dell'edilizia residenziale  pubblica  fissati  dalle  vigenti
normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e  delle
spese, al valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a  100
alle rendite catastali determinate secondo le  normative  vigenti  al
momento di definizione dell'offerta. Al prezzo cosi'  determinato  si
applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita'  di
costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20  per  cento,
secondo quanto previsto dalla legge 24  dicembre  1993,  n.  560.  Le
Regioni e i comuni, sentiti gli  enti  proprietari,  individuano  gli
immobili di  edilizia  sovvenzionata  che  saranno  alienati  con  le
modalita' sopraindicate. 
  2. Gli alloggi classificabili nell'ambito della revisione catastale
in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche'  locali  destinati  ad
uso diverso da quello abitativo quali usi  commerciali,  artigianali,
sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi  in
possesso  dei  requisiti  di  permanenza  nel  sistema  dell'edilizia
residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in
regola  con  il  pagamento  dei  canoni  e  delle  spese  al   valore
determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore,  assumendo
a base della stessa il valore normale di cui all'art. 1,  comma  307,
della legge 296 del 2006, tenuto conto dei valori  rilevati,  per  la
medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle entrate - Osservatorio del
mercato immobiliare. 
  3. Gli enti proprietari, con atto notificato a mezzo  di  ufficiale
giudiziario, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le
altre condizioni alle quali la compravendita  deve  essere  conclusa.
Gli  assegnatari  entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
comunicazione da parte dell'ente proprietario manifestano, a mezzo di
raccomandata A.R., la volonta' di procedere  all'acquisto  al  prezzo
comunicato. 
  4. I soggetti  assegnatari  che  acquistano  l'alloggio  usufruendo
dell'abbattimento del  prezzo  possono  alienare  l'immobile  qualora
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data  di  registrazione  del
contratto di acquisto. 
  5. Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio
posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilita'  nel
proprio patrimonio  di  un  alloggio  ubicato  nello  stesso  comune,
purche' idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo
familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo,  e  si  fa
carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i  comuni,
sentiti gli enti proprietari,  individuano  le  zone  e  gli  alloggi
verificandone l'idoneita' a soddisfare le  esigenze  abitative  degli
assegnatari. 
  6. Qualora non sia possibile il  trasferimento,  in  ragione  della
presenza nell'ambito del nucleo familiare di  situazioni  di  estremo
disagio riferibili all'eta' anagrafica dell'assegnatario superiore  a
70 anni ovvero che sia o abbia nel proprio  nucleo  familiare  malati
terminali  o  portatori  di  handicap,  l'assegnatario  continua   ad
usufruire dell'alloggio gia' assegnatogli. 
  7.  Gli  alloggi  resisi  disponibili  a  seguito  della  procedura
attivata ai sensi del comma 5 sono posti in vendita mediante bandi ad
asta pubblica, resi noti, in ordine cronologico di svolgimento con  i
necessari dettagli  e  per  comune,  in  apposita  sezione  del  sito
dell'ente proprietario dei beni e della competente regione. 
  8. I  programmi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  devono  comunque
prevedere  scadenze  temporali  compatibili  con  la  concessione  ai
conduttori dei contributi in conto interessi di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 
  9. Ai fini del trasferimento della proprieta' dell'immobile, l'ente
proprietario,  qualora  soggetto  di  diritto  pubblico,   individua,
mediante  apposito  provvedimento,  un  funzionario  che  assume   le
funzioni di ufficiale rogante. 
  10. Le spese inerenti e conseguenti le procedure di  alienazione  e
gli  oneri  relativi  alla  stipulazione  del   trasferimento   della
proprieta' sono a carico degli acquirenti. 
  11. Le somme dovute a  titolo  di  prezzo  della  vendita  dovranno
essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla
stipulazione del rogito di trasferimento della proprieta'. 
  12. Gli  effetti  attivi  e  passivi  delle  compravendite  avranno
decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di trasferimento. 
  13. Ciascun ente proprietario garantira' la piena proprieta'  e  la
legittima provenienza dei beni immobili ceduti. 
  14. Nella compravendita sara' compresa la comproprieta',  pro-quota
millesimale, delle parti comuni del fabbricato e l'area di sedime del
fabbricato, tali per destinazione e per legge. 
  15. L'atto di trasferimento di  proprieta'  dell'immobile  soggiace
all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. 
  16. Gli esiti delle aste con i relativi importi  di  aggiudicazione
sono pubblicati entro 30 giorni ai sensi del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni". 
  17. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1  informano,  entro  il
trenta maggio di ciascun anno, le rispettive regioni sulle  attivita'
poste in essere e sul relativo stato di attuazione. Le regioni, entro
il  30  luglio  di  ciascun  anno,  riferiscono  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sullo  stato  di  attuazione   dei
programmi di alienazione, sui proventi derivanti dalle vendite e  sul
loro reimpiego nonche' sulle  criticita'  emerse  secondo  l'allegato
schema A. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
               p. il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                              Lanzetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 1151