IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Visto l'art. 4 , comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad apposito Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge n. 386/1989, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali. Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni: a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978; b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5; Visto il comma 8 del citato art. 4 che dispone che con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a 67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle risorse ai comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP; Visto l'art. 11 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 che, anche in relazione all'art. 4, dispone che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione dello stesso decreto; Considerato che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' stata autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018 nonche' l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti da revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Visti gli elenchi predisposti dai comuni e dagli ex IACP e trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa; Considerata la necessita' di recuperare e rendere abitabili senza indugi gli alloggi attualmente non assegnati a causa del particolare stato di degrado; Considerato, altresi', che gli interventi per la valorizzazione e qualificazione del patrimonio sono parte integrante delle azioni per migliorare l'efficienza della gestione degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che detti interventi contribuiscono anche alla riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari; Ravvisata la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri per la formulazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di dare prime e immediate risposte al disagio abitativo nelle diffuse forme riscontrabili nel Paese ed in particolare nelle grandi concentrazioni urbane nonche' di favorire, contestualmente, la piu' efficace gestione da parte degli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni nella seduta del 18 dicembre 2014; Decretano: Art. 1 Criteri per la formulazione del Programma 1. Ai fini dell'inserimento nel Programma, gli interventi devono rispondere ai seguenti criteri: a) rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati per assenza di interventi di manutenzione; b) riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e dei costi di gestione da parte degli enti gestori mediante l'adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico degli immobili e degli alloggi, con particolare riferimento alla prestazione energetica; c) trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle nuove articolazioni della domanda abitativa conseguente alla trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla poverta' e marginalita' urbana; d) adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica.