Art. 3 
 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse pari a  complessivi  67,9  milioni  di  euro  di  cui
all'art. 4,  comma  6,  del  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 sono
destinate alla linea di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 2
del presente decreto e sono ripartite tra le regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella  1  allegata
al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri: 
    a)  numero  degli   sfratti   desumibili   dall'ultimo   rapporto
dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno  (peso
60%); 
    b) numero degli alloggi di risulta presenti in ciascuna regione e
provincia autonoma in rapporto al numero  degli  alloggi  di  risulta
presenti  nell'intero  territorio  nazionale  desunti  dagli  elenchi
trasmessi dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 47 (peso 40%). 
  2. Le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa  pari  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni
per il 2018 nonche' quelle derivanti da  revoche  disposte  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
pari complessivamente ad euro 270,431  milioni,  sono  destinate,  al
netto dell'accantonamento pari allo 0,05% di cui al  successivo  art.
5, comma 1, alla linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art.
2 del presente decreto e ripartite  tra  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella  2  allegata
al presente decreto, sulla base dei  seguenti  parametri  assunti  in
misura percentuale con riferimento al  dato  di  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  rapportato  al  corrispondente  dato  complessivo
nazionale: 
    a) numero famiglie in affitto (dati Istat 2011) (peso 50%); 
    b)  numero  di  alloggi   di   edilizia   residenziale   pubblica
complessivamente esistenti in ciascuna regione dichiarati in sede  di
trasmissione degli elenchi  di  cui  all'art.  4,  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 47/2014 (peso 50%). 
  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge
n. 191/2009 le somme riferite alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano sono rese  indisponibili  e  gli  interventi  possono  essere
attuati, secondo i criteri di cui all'art. 1 e le  modalita'  di  cui
all'art. 4, comma 4, nellimite delle risorse allo  scopo  finalizzate
dalle stesse province autonome.