Art. 7 
 
 
                  Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 
 
  1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla  «pesca
sportiva/ricreativa (SPOR)»,  le  imbarcazioni  autorizzate  potranno
proseguire  l'esercizio  dell'attivita',  solo   ed   esclusivamente,
mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al  31  dicembre
di ogni anno.