Art. 7 Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita', solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre di ogni anno.