Art. 10 
 
       Commissione di valutazione delle domande di contributo 
 
  1. Ai fini della selezione delle domande di  cui  all'art.  5,  con
provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione  di
valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un
suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in  servizio
presso la Direzione Centrale e da un  dirigente  di  II  fascia,  dal
responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante
dell'Associazione   Nazionale   Comuni   italiani   (ANCI),   da   un
rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono,
inoltre, la Commissione  un  rappresentante  dell'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle
Regioni.  La  segreteria  della  Commissione  e'  assicurata  da   un
funzionario in servizio presso la Direzione Centrale. 
  2. Per le attivita' connesse  alla  valutazione  dei  progetti,  la
Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale. 
  3. La partecipazione  alla  Commissione  non  comporta  compensi  o
rimborsi. 
  4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita  con  la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;  in
caso di parita' prevale il voto del Presidente. 
  5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi  di
accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere  all'Ente
Locale una riduzione dei  posti  in  accoglienza  rispetto  a  quelli
offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente
Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera  conseguente  il
progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione
i chiarimenti o le integrazioni richieste. 
  6. All'esito dell'esame delle domande, la  Commissione  assegna  ai
singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite  dall'art.
11, forma ed approva la graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  al
contributo. 
  7. La graduatoria finale degli Enti Locali  ammessi  al  contributo
verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del  Servizio
Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
  8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi'  comunicazione
all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG
territorialmente competente. 
  9.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  scorrere   la
graduatoria approvata in  caso  di  sopravvenute  necessita'  e/o  di
economie raggiunte,  nonche'  in  caso  di  ulteriori  disponibilita'
finanziarie.