Art. 10 Commissione di valutazione delle domande di contributo 1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 5, con provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Direzione Centrale e da un dirigente di II fascia, dal responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione e' assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione Centrale. 2. Per le attivita' connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale. 3. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi. 4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere all'Ente Locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste. 6. All'esito dell'esame delle domande, la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 11, forma ed approva la graduatoria degli Enti Locali ammessi al contributo. 7. La graduatoria finale degli Enti Locali ammessi al contributo verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi' comunicazione all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG territorialmente competente. 9. L'Amministrazione si riserva la facolta' di scorrere la graduatoria approvata in caso di sopravvenute necessita' e/o di economie raggiunte, nonche' in caso di ulteriori disponibilita' finanziarie.