Art. 2 Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative 1. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale - cui sia stato attribuito in qualita' di operatore di rete il diritto d'uso di frequenze in tecnica digitale nelle regioni indicate nella citata Tabella A - a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti, se: a) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso la cui frequenza possa essere utilizzata sull'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarita' riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN; Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia e' sufficiente che il diritto d'uso comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C); b) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all'area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedono il volontario rilascio di una medesima frequenza, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all'arco di copertura dell'intera regione. Nel caso in cui la titolarita' riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN, Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia e' sufficiente che l'intesa comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C). 2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), presentano domanda nelle forme e con le modalita' che saranno successivamente indicate con determina direttoriale della Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero, procede a verificare la domanda e la documentazione allegata nella sua completezza e conformita' rispetto a quanto previsto dalla determina di cui al comma 2. Qualora la domanda o la documentazione non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto, il partecipante sara' escluso dalla presente procedura. I provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero ai partecipanti esclusi. 4. Al termine della verifica di cui al comma 3 il Ministero procede alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorita': 1) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze indicate nella Tabella C; 2) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C, previa costituzione di una societa' o con contestuale impegno a costituire una societa', sottoscritto da tutti i partecipanti entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione alla procedura di rilascio di cui al comma 11 del presente articolo, con altri soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), almeno uno dei quali non partecipa alla procedura di rilascio volontario di frequenze; nel caso tutti i soggetti componenti detta societa' presentino richiesta di rilascio volontario, essi saranno considerati singolarmente allo stesso ordine di priorita' di cui al seguente punto 3; 3) soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C. 5. I soggetti ai quali sono riconosciute le misure compensative sono individuati tramite le seguenti procedure: a) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero non superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella C, viene riconosciuta la misura compensativa a tutti i richiedenti a fronte del rilascio delle frequenze corrispondenti; b) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella C, viene riconosciuta la misura compensativa ad un numero di richieste pari al numero di frequenze da liberare, selezionate seguendo i criteri di priorita' di cui al comma 4, applicando la seguente procedura: 1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1; 2) Nel caso non sia raggiunto il numero di frequenze da liberare con soggetti di cui al comma 4, punto 1, si considerano i soggetti di cui al comma 4, punto 2. Se le domande di tali soggetti sono in numero non superiore al numero di frequenze ancora da liberare, la misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno di questi soggetti; in caso contrario, si procede iterativamente secondo le seguenti modalita', fino al raggiungimento del numero di frequenze da liberare: a) si compila la graduatoria in base all'offerta, di cui al seguente comma 9, di tutti i soggetti richiedenti di cui al comma 4, punto 2, non ancora destinatari di misura compensativa; b) si seleziona tra le societa' di cui di cui al comma 4, punto 2, la societa' di cui fa parte il soggetto con l'offerta piu' bassa; c) se le richieste dei soggetti componenti tale societa' sono in numero non superiore alle frequenze ancora da liberare, sono riconosciute le misure compensative a tutti i soggetti componenti che hanno fatto richiesta, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in caso contrario, sono riconosciute le misure compensative ai componenti che hanno presentato le offerte piu' basse, in numero pari alle frequenze ancora da liberare, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in caso di parita' tra due o piu' offerte, l'ordine in graduatoria viene stabilito tramite sorteggio. 3) Nel caso non sia raggiunto il numero di frequenze da liberare con soggetti di cui al comma 4, punti 1 e 2, si considerano i soggetti di cui al comma 4, punto 3. Sono riconosciute le misure compensative ai soggetti che hanno presentato le offerte piu' basse, di cui al seguente comma 9, in numero pari alle frequenze ancora da liberare, ognuna di importo corrispondente all'offerta presentata; in caso di parita' tra due o piu' offerte, l'ordine in graduatoria viene stabilito tramite sorteggio. Il Ministero procede alla eventuale apertura delle buste con le offerte, alla compilazione delle suddette graduatorie e alla selezione dei soggetti destinatari di misure compensative, per tutte le regioni interessate, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.mise.gov.it. A detta seduta possono partecipare i rappresentanti dei soggetti interessati dalla selezione (non piu' di uno per partecipante), muniti di apposita delega. 6. Nel caso delle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, e Sicilia, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalita': 1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; ad ognuno di detti soggetti e' riconosciuta la misura compensativa corrispondente alla richiesta di rilascio presentata (sub-regionale o regionale); 2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di: a) frequenze sub-regionali; b) frequenze regionali. 7. Nel caso della regione Marche, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalita' e nel seguente ordine: 1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; in caso di richieste di rilascio regionale da parte di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C in uno degli ambiti sub-regionali, tali richieste sono considerate ai seguenti punti 2 e 4 come richieste sub-regionali sull'altro ambito sub-regionale; 2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate in modo indipendente alle frequenze oggetto di rilascio necessario: a) regionale, considerando le richieste di rilascio regionale; b) in Marche Nord, considerando le richieste di rilascio in Marche Nord; c) in Marche Sud, considerando le richieste di rilascio in Marche Sud; 3) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2 rimangono frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord e Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ammesse alle misure compensative per le frequenze regionali, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono applicate, considerando tali richieste, alle frequenze regionali ottenibili dalla composizione di una frequenza in Marche Nord e una frequenza in Marche Sud ancora da liberare; 4) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2 rimangono frequenze regionali da liberare e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio sub-regionale non ancora ammesse alle misure compensative, le frequenze da liberare in ambito regionale saranno considerate in maniera distinta per i due ambiti sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono quindi applicate ad ognuno dei due ambiti sub-regionali; 5) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1, 2, 3 rimangono frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord o in Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ancora ammesse alle misure compensative, tali richieste sono considerate come composte da due richieste distinte per i due ambiti sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3 sono quindi applicate, considerando tali richieste, alle frequenze sub-regionali ancora da liberare; 6) Se al termine delle procedure di cui ai precedenti punti vi sono richieste di rilascio regionale ammesse alla misura compensativa per uno solo degli ambiti sub-regionali, si procede all'assegnazione della misura compensativa corrispondente al rilascio facoltativo per l'altro ambito sub-regionale, con precedenza alle richieste regionali di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C in ambito sub-regionale; in caso le rimanenti richieste superino le misure compensative a disposizione, si procede al sorteggio. Per i soggetti che hanno espresso consenso esplicito (in caso di intesa, di cui al precedente comma 1, lettera b), il consenso deve essere stato espresso da tutti i soggetti componenti) alle procedure di cui ai precedenti punti 5 e/o 6 in sede di presentazione della domanda, puo' verificarsi il caso, in relazione al numero delle richieste e all'esito progressivo delle procedure di cui al presente comma, in cui una richiesta di rilascio avente ad oggetto una frequenza regionale sia gestita in modo separato per i due ambiti sub-regionali, eventualmente con l'esito che la richiesta sia accolta attribuendo la misura compensativa prevista per l'estensione facoltativa all'ambito regionale del rilascio di una frequenza sub-regionale, o che sia accolta in uno solo dei due ambiti sub-regionali. 8. Nel caso della regione Emilia-Romagna, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalita' e nel seguente ordine: 1) La misura compensativa e' riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; le richieste dei soggetti con una frequenza pluriprovinciale in Tabella C sono ammesse alla misura compensativa di cui alla colonna A di tabella B, se la richiesta di rilascio e' plurirprovinciale, oppure di colonna B di Tabella B se la richiesta di rilascio e' regionale; al soggetto che detiene la frequenza provinciale in Tabella C, se presenta domanda di rilascio provinciale, e' attribuita la misura compensativa prevista per il rilascio della frequenza provinciale; nel caso detto soggetto presenti domanda di rilascio pluriprovinciale o regionale, la sua richiesta e' considerata al seguente punto 2 al pari delle altre richieste pluriprovinciali o regionali; 2) Le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate alle frequenze oggetto di rilascio pluriprovinciale considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di: a) frequenze pluriprovinciali; b) frequenze regionali; 3) Se al termine delle suddette procedure il soggetto detentore della frequenza provinciale in Tabella C e' stato ammesso alla misura compensativa per rilascio pluriprovinciale o regionale, oppure nel caso tale soggetto non abbia presentato domanda di rilascio, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate alla frequenza oggetto di rilascio provinciale considerando le richieste di rilascio provinciale; 4) Se al termine delle procedure di cui al punto 2 il soggetto detentore della frequenza provinciale in Tabella C non e' stato ammesso alla misura compensativa per rilascio pluriprovinciale o regionale per cui ha presentato domanda, a tale soggetto e' attribuita in totale la misura compensativa di colonna B in Tabella B relativa all'estensione del rilascio della frequenza provinciale (eventualmente decurtata proporzionalmente della quota corrispondente alla province di PR e PC nel caso di richiesta di rilascio pluriprovinciale), se il soggetto ha esplicitamente acconsentito in fase di domanda; se il soggetto non ha acconsentito, gli e' attribuita la misura compensativa di Colonna A in Tabella B a fronte del rilascio della sola provincia di Rimini; 5) Se al termine delle procedure di cui ai punti precedenti la frequenza provinciale e' ancora da liberare, e ci sono richieste di rilascio pluriprovinciali o regionali non ancora ammesse alla misura compensativa, le procedure di cui al comma 5, lettera b), punti 2 e 3, sono applicate alla frequenza oggetto di rilascio provinciale considerando nell'ordine le richieste di rilascio volontario di: a) frequenze pluriprovinciali; b) frequenze regionali; in questo caso l'importo di base della misura compensativa, al lordo di eventuali ribassi, e' quello in colonna B di Tabella B relativa all'estensione del rilascio della frequenza provinciale, eventualmente decurtato proporzionalmente della quota corrispondente alla province di PR e PC in caso di rilascio pluriprovinciale. Per un soggetto che ha espresso consenso esplicito (in caso di intesa, di cui al precedente comma 1, lettera b), il consenso deve essere stato espresso da tutti i soggetti componenti) alle procedure di cui ai precedenti punti 4 o 5 in sede di presentazione della domanda, puo' verificarsi il caso, in relazione al numero delle richieste e all'esito progressivo delle procedure di cui al presente comma, in cui una richiesta di rilascio avente ad oggetto una frequenza regionale o pluriprovinciale e' stata accolta attribuendo la misura compensativa prevista per l'estensione facoltativa del rilascio di una frequenza provinciale (Rimini), decurtata proporzionalmente degli importi relativi alle province di Parma e Piacenza nel caso di richiesta pluriprovinciale. 9. Ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, del presente articolo, alla domanda possono facoltativamente essere accluse una o piu' offerte, costituenti un ribasso rispetto all'importo di base previsto per la misura compensativa di cui alla Tabella B, ognuna in busta chiusa e sigillata recante all'esterno la propria denominazione, la regione oggetto della richiesta di rilascio, la dicitura «Offerta di ribasso» e l'indicazione della misura compensativa rispetto alla quale e' offerto un ribasso, selezionata tra le opzioni elencate nella Tabella 1 seguente. Il ribasso e' offerto tramite indicazione esplicita di un importo inferiore alla misura compensativa indicata in Tabella B per il rilascio in oggetto. In caso non sia presente alcuna offerta di ribasso, o l'importo indicato non sia conforme alle suddette indicazioni, ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, del presente articolo il ribasso rispetto al relativo importo in Tabella B sara' considerato pari a zero. In caso di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), a pena di invalidita' ogni offerta deve essere sottoscritta da tutti i singoli soggetti componenti l'intesa. Tabella 1 ===================================================================== | | Richieste di | | | | rilascio | Offerte di ribasso | | Regione | presentabili | presentabili | +===========================+==================+====================+ |Liguria, | | | |Friuli-Venezia-Giulia, | | | |Veneto, Abruzzo, Molise, | |«per rilascio | |Puglia |Regionale |regionale» | +---------------------------+------------------+--------------------+ | | |«per rilascio | | | |sub-regionale» | | | |oppure «per rilascio| | | |regionale», in | | | |accordo con la | |Lombardia, Piemonte, |Sub-regionale |richiesta di | |Toscana, Sicilia |oppure regionale |rilascio | +---------------------------+------------------+--------------------+ | | |«per rilascio | | | |regionale» e/o «per | | | |rilascio in Marche | | | |Nord» e/o «per | | | |rilascio in Marche | |Marche |Regionale |Sud» | + +------------------+--------------------+ | | |«per rilascio in | | |Marche Nord |Marche Nord» | + +------------------+--------------------+ | | |«per rilascio in | | |Marche Sud |Marche Sud» | +---------------------------+------------------+--------------------+ | | |«rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |rilascio regionale» | | | |e/o «rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |l'estensione del | | | |rilascio | |Emilia-Romagna |Regionale |provinciale» | + +------------------+--------------------+ | | |«rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |rilascio | | | |pluriprovinciale» | | | |e/o «rispetto alla | | | |misura compensativa | | | |prevista per | | | |l'estensione del | | | |rilascio | | |Pluriprovinciale |provinciale» | + +------------------+--------------------+ | |Provinciale |«per rilascio | | |(Rimini) |provinciale» | +---------------------------+------------------+--------------------+ 10. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, Divisione IV, fax +39.065913110, e-mail bando.tvlocali@mise.gov.it. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.mise.gov.it. 11. Dell'ammissione alla procedura di rilascio, del riconoscimento della misura economica compensativa e del relativo ammontare verra' data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.mise.gov.it.