Art. 3 
 
 
       Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo 
 
  1. Nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure  di
rilascio volontario  di  cui  all'art.  2,  il  numero  di  frequenze
effettivamente da liberare nelle aree di cui  alla  colonna  A  della
Tabella C, si procede all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti
che in esito alle procedure di cui all'art. 4  del  decreto-legge  31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni  n.  480/14/CONS,  che  riduce  il  numero  delle
frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura  per  le
finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, e successive  modifiche,  come  riportato  dalla
Tabella D, risultano in  posizione  non  piu'  utile  nelle  relative
graduatorie  con  conseguente  modifica  dei  diritti  d'uso,   anche
nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2. I soggetti  di  cui
al precedente periodo sono  individuati  sulla  base  delle  suddette
graduatorie, partendo in modo crescente dall'ultima posizione  utile.
L'importo riservato agli indennizzi in ogni singola regione  e'  pari
al 70% dell'importo di una singola frequenza (colonna A della Tabella
B), commisurato al numero di frequenze  ancora  da  liberare,  ed  e'
suddiviso tra i  suddetti  soggetti  secondo  i  criteri  di  cui  al
seguente comma 2. Nel caso di frequenze sub-regionali  in  Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia  il/i  soggetto/i
titolari  di  una  stessa  frequenza  tra  quelle  identificate   per
l'indennizzo  possono  esercitare  opzione  di  rilascio  sull'intero
ambito  regionale.  Per  ognuna  delle   frequenze   facoltativamente
rilasciate nelle  aree  di  cui  alla  colonna  B  nella  Tabella  C,
l'importo riservato agli indennizzie' pari al 70% del  corrispondente
importo in colonna C della Tabella B. La ripartizione dell'indennizzo
facoltativo tra i  soggetti  titolari  della  medesima  frequenza  e'
determinata secondo i criteri di cui al seguente comma 2; nel caso in
cui  uno  o  piu'  soggetti  non  intendono   aderire   al   rilascio
facoltativo, la loro quota cosi' determinata non e' attribuita. 
  2. La ripartizione degli indennizzi di  cui  al  comma  1  tra  gli
aventi  diritto  e'  effettuata,  al  termine  della   procedura   di
volontario rilascio  del  presente  decreto,  proporzionalmente  alla
copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i
criteri previsti dai bandi, per le regioni gia' passate alla  tecnica
digitale, attuativi del gia' menzionato decreto-legge 31 marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. In particolare, gli impianti considerati per la  valutazione  del
segnale utile, sulla base delle  loro  legittime  caratteristiche  di
irradiazione, sono: 
    a)   impianti   contenuti   nei   masterplan   ed   eventualmente
successivamente  rettificati  dalla  Direzione  Generale  servizi  di
comunicazione  elettronica,  radiodiffusione  e  postali  su   parere
radioelettrico della Direzione  Generale  pianificazione  e  gestione
dello  spettro   radioelettrico,   ad   esclusione   degli   impianti
riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti; 
    b) impianti oggetto di trasferimento ai  sensi  dell'art.  14-ter
del  decreto  legislativo  n.  259/2003  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  La  Direzione  Generale  servizi  di   comunicazione   elettronica,
radiodiffusione e postali, nell'ambito della istruttoria  di  cui  al
presente articolo, procede  ad  acquisire  dai  soggetti  interessati
copia  degli  atti  giustificativi  comprovanti  la  titolarita'   di
impianti eventualmente non in possesso del Ministero, ferma  restando
la data di riferimento di cui al successivo art. 5, comma 2. 
  3. Del riconoscimento dell'indennizzo di  cui  al  comma  1  e  del
relativo ammontare verra' data  notizia  mediante  pubblicazione  sul
sito istituzionale www.mise.gov.it.