Art. 4 Manifestazione di interesse 1. I soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non partecipano alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative di cui al presente provvedimento, devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorita', per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, secondo le modalita' di cui alla determina direttoriale di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto. 2. Nelle ipotesi dell'art. 2 comma 1, lettera b), la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio piu' alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' estesa a tutti i suddetti soggetti. 3. Il Ministero procede alle assegnazioni, secondo le manifestazioni di interesse di cui al presente articolo, ai soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non hanno partecipato alla procedura per l'attribuzione delle misure compensative - nel caso in cui siano utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, con riferimento alla riduzione del numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, in ordine decrescente a partire dalla prima posizione nelle suddette graduatorie - relativamente alle frequenze oggetto di volontario rilascio ai sensi dell'art. 2 e a quelle i cui titolari siano collocati in posizione non piu' utile nelle suddette graduatorie.