Art. 5 Norme comuni alla procedura di attribuzione delle misure compensative e dell'indennizzo 1. Al fine di evitare il sorgere di interferenze infraregionali all'esito delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3 del presente provvedimento, relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord (Pesaro-Urbino, Ancona), Marche Sud (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) e Sicilia, i soggetti (singoli operatori o intesa regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b)) ammessi al volontario rilascio di una frequenza in ambito sub-regionale, o destinatari di indennizzo per una frequenza in ambito sub-regionale che siano titolari di diritto/i d'uso avente/i ad oggetto la medesima frequenza in ambito regionale, o soggetti titolari di diritti d'uso in regione su una frequenza oggetto di indennizzo, diversa da quelle indicate nella Tabella C, devono provvedere al rilascio della frequenza con contestuale disattivazione di tutti gli impianti esistenti a livello regionale, allo scopo di consentire il subentro al/i soggetto/i titolare/i di una medesima frequenza in ambito regionale indicata nella tabella C relativamente alle regioni citate nel presente comma, non aderenti al volontario rilascio o coinvolti dalla procedura dell'indennizzo. La parte di rete esistente, conformemente ai diritti d'uso, nelle province non oggetto di rilascio in base alla delibera 480/14/Cons, puo' essere esercita sulla nuova frequenza assegnata al termine delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3, coerentemente con le preferenze espresse dai soggetti di cui all'art. 4. 2. Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 2 e art. 3, per la titolarita' dei diritti d'uso nonche' dei singoli impianti si terra' conto della data di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Le spese per lo svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento, la cui attuazione richiede interventi tecnici, informatici ed organizzativi particolarmente complessi, da effettuarsi anche con il supporto di un soggetto esterno, non potranno superare l'importo complessivo pari a euro 200.000, a valere sulla somma di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come incrementata dall'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.