Art. 11 Sanzioni 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 317 del decreto, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l'inosservanza delle norme sull'alimentazione della banca dati.