Art. 11 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  317   del   decreto,   per
l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della
Banca dati, si considera,  ai  soli  fini  sanzionatori,  come  unico
flusso di  comunicazione,  l'insieme  delle  trasmissioni  effettuate
dall'impresa in ciascun bimestre solare.  Alla  scadenza  di  ciascun
bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di
legge,   contesta   alle   imprese   l'inosservanza    delle    norme
sull'alimentazione della banca dati.