Art. 2 
 
 
         Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio 
 
  1. L'attestazione contiene: 
  a) la denominazione dell'impresa di assicurazione; 
  b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o
la denominazione della ditta ovvero la denominazione  sociale  ed  il
relativo codice fiscale o partita I.V.A. se  trattasi  di  contraente
persona giuridica; 
  c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera  b)  relativi  al
proprietario ovvero ad altro avente diritto; 
  d) il numero del contratto di assicurazione; 
  e) i dati della targa  del  veicolo  per  la  cui  circolazione  il
contratto e' stipulato ovvero, quando questa non  sia  prescritta,  i
dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; 
  f) la forma tariffaria in base alla quale  e'  stato  stipulato  il
contratto; 
  g) la data di scadenza del contratto per  il  quale  l'attestazione
viene rilasciata; 
  h) la classe di merito aziendale di provenienza,  quella  aziendale
di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le
corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che
il  contratto  sia  stato  stipulato  sulla  base  di  clausole   che
prevedano,  ad  ogni  scadenza  annuale,  la  variazione  del  premio
applicato all'atto della stipulazione in relazione al  verificarsi  o
meno di sinistri nel corso del periodo di  osservazione  contrattuale
ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; 
  i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli  ultimi
cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a  titolo
parziale, con  distinta  indicazione  del  numero  dei  sinistri  con
responsabilita'  principale   e   del   numero   dei   sinistri   con
responsabilita' paritaria, per questi ultimi  con  indicazione  della
relativa percentuale di responsabilita'; 
  j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di  soli
danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a
persone). 
  k)  gli  eventuali  importi  delle  franchigie,  richiesti  e   non
corrisposti dall'assicurato. 
  2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti  di
cui all'art. 134, comma  4-bis,  del  decreto,  presso  la  stessa  o
diversa impresa di  assicurazione,  tale  indicazione  dovra'  essere
riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati
successivi al primo. 
  3. Nel caso  di  pagamento  di  sinistro  a  titolo  parziale,  con
conseguente   applicazione   della   penalizzazione,   i   successivi
pagamenti,   riferiti   allo   stesso   sinistro,   non   determinano
l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali. 
  4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilita' principale,
nel caso di sinistri tra due o piu' veicoli, e' riferita  al  veicolo
cui sia stato attribuito un  grado  di  responsabilita'  superiore  a
quello degli altri veicoli coinvolti. 
  La quota di responsabilita'  non  principale,  accertata  a  carico
dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo  ne'  all'annotazione
nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus. 
  In caso di  sinistri,  tra  due  o  piu'  veicoli,  cui  sia  stato
attribuito  un  grado  di  responsabilita'  paritaria,  nessuno   dei
contratti relativi ai veicoli coinvolti  subira'  l'applicazione  del
malus. 
  In   tal   caso,   tuttavia,   si   dara'   luogo   all'annotazione
nell'attestato di rischio  della  percentuale  di  corresponsabilita'
attribuita poiche', qualora a seguito di piu'  sinistri  verificatisi
nell'ultimo quinquennio di osservazione  della  sinistralita',  venga
raggiunta la percentuale di responsabilita' «cumulata» pari almeno al
51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus. 
  Il periodo  di  osservazione  si  conclude  senza  applicazione  di
penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il  cumulo  delle
quote non raggiunga la soglia del 51%.