Art. 2 Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio 1. L'attestazione contiene: a) la denominazione dell'impresa di assicurazione; b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A. se trattasi di contraente persona giuridica; c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d) il numero del contratto di assicurazione; e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f) la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto; g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata; h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale e del numero dei sinistri con responsabilita' paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilita'; j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato. 2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovra' essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo. 3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali. 4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilita' principale, nel caso di sinistri tra due o piu' veicoli, e' riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilita' non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo ne' all'annotazione nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o piu' veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subira' l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si dara' luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilita' attribuita poiche', qualora a seguito di piu' sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita', venga raggiunta la percentuale di responsabilita' «cumulata» pari almeno al 51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.