Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3, commi 2 e 6, del Regolamento de minimis, ai sensi dei quali l'agevolazione massima concedibile per ciascuna impresa unica non puo' in alcun caso superare l'importo di euro 200.000,00, e comunque nei limiti di cui al comma 6 del presente articolo, in una delle seguenti forme alternative: a) per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento; b) finanziamento agevolato per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia; i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. I soggetti beneficiari devono garantire, per la quota non coperta dalle agevolazioni previste dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. 4. Nel caso in cui un'impresa unica presenti due o piu' domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unita' produttiva, le agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento del massimale di cui al comma 1. 5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, fatta eccezione: a) per gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» o del Regolamento GBER o di una decisione adottata dalla Commissione, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento de minimis; b) per le agevolazioni concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012. 6. Le agevolazioni concesse a norma del presente decreto a un'impresa unica non possono in nessun caso superare, anche con l'eventuale concorso delle ulteriori agevolazioni di cui al comma 5, lettera a), nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia massima di euro 200.000,00 di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento de minimis. Per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL) di cui all'art. 3, comma 6, del Regolamento de minimis.