Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti  previsti
all'art. 3, commi 2 e 6, del Regolamento de  minimis,  ai  sensi  dei
quali l'agevolazione massima concedibile per ciascuna  impresa  unica
non puo' in alcun caso  superare  l'importo  di  euro  200.000,00,  e
comunque nei limiti di cui al comma 6 del presente articolo,  in  una
delle seguenti forme alternative: 
    a) per i soli programmi di importo  inferiore  o  uguale  a  euro
400.000,00, nella forma di  contributo  in  conto  impianti  per  una
percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al  50  per
cento; 
    b) finanziamento agevolato per una percentuale  nominale  massima
delle spese ammissibili pari al 75 per cento. 
  2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera  b),  deve
essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo
un piano di ammortamento a rate semestrali costanti  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno,  in  un  periodo  della  durata
massima di 10 anni a decorrere dalla data di  erogazione  dell'ultima
quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento  agevolato
non e' assistito da particolari forme di garanzia; i crediti nascenti
dalla  ripetizione  delle  agevolazioni   erogate   sono,   comunque,
assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. I soggetti  beneficiari  devono  garantire,  per  la  quota  non
coperta dalle agevolazioni previste dal  comma  1,  l'apporto  di  un
contributo finanziario, attraverso risorse  proprie  ovvero  mediante
finanziamento esterno  in  una  forma  priva  di  qualsiasi  tipo  di
sostegno pubblico. 
  4. Nel caso in cui un'impresa unica presenti due o piu' domande  di
agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unita'  produttiva,  le
agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento del massimale  di  cui
al comma 1. 
  5.   Le   agevolazioni   concesse   in   relazione   ai   programmi
d'investimento di cui al presente decreto  non  sono  cumulabili  con
altre agevolazioni pubbliche  concesse  a  qualsiasi  titolo  per  le
medesime spese, fatta eccezione: 
    a) per gli aiuti  concessi  a  norma  di  altri  regolamenti  «de
minimis» o del Regolamento GBER o di  una  decisione  adottata  dalla
Commissione, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1 e
2, del Regolamento de minimis; 
    b) per le agevolazioni concesse con il  sistema  dei  certificati
bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012. 
  6.  Le  agevolazioni  concesse  a  norma  del  presente  decreto  a
un'impresa unica non possono  in  nessun  caso  superare,  anche  con
l'eventuale concorso delle ulteriori agevolazioni di cui al comma  5,
lettera a), nell'arco di tre esercizi finanziari, la  soglia  massima
di euro 200.000,00 di cui all'art. 3, comma  2,  del  Regolamento  de
minimis. Per le agevolazioni concesse nella forma  del  finanziamento
agevolato di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  l'importo  dell'aiuto
corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL) di  cui  all'art.
3, comma 6, del Regolamento de minimis.