Art. 10 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate qualora
sia  accertato  il  mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  e
condizioni di cui agli artt. 4, 7,  8  ovvero  il  venir  meno  degli
stessi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 maggio 2015 
 
                                            Il Vice Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2143