Art. 10 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate qualora sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti e condizioni di cui agli artt. 4, 7, 8 ovvero il venir meno degli stessi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2015 Il Vice Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2143