Art. 3 
 
 
                        Gestione della misura 
 
  1.  Alla  gestione  dell'intervento  di  cui  al  presente  decreto
provvede   la   Direzione    generale    per    le    politiche    di
internazionalizzazione e la promozione degli  scambi  del  Ministero,
anche con il supporto tecnico-operativo  di  societa'  in  house  del
Ministero,  secondo  le  modalita'  e  con  gli  oneri  definiti  con
specifica convenzione entro il limite del 6%  delle  risorse  di  cui
all'art. 2, comma 1.