Art. 3 Gestione della misura 1. Alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto provvede la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero, anche con il supporto tecnico-operativo di societa' in house del Ministero, secondo le modalita' e con gli oneri definiti con specifica convenzione entro il limite del 6% delle risorse di cui all'art. 2, comma 1.