Art. 5 Elenco fornitori dei servizi 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'impresa richiedente deve avvalersi di societa' di capitali, anche in forma di societa' cooperativa, inserite in un apposito elenco all'uopo costituito presso il Ministero. 2. Possono presentare domanda di iscrizione in elenco le societa' che: a) risultino iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e in stato di attivita', al momento della presentazione della domanda; non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) autocertifichino l'esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno, svolti nell'ultimo triennio, ovvero - in alternativa - dispongano in qualita' di soci, dipendenti o collaboratori, ai fini dell'esecuzione del servizio, di almeno 5 figure professionali che abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno 5 anni in materia di servizi a supporto dell'approccio commerciale verso mercati esteri, anche maturati in posizione manageriale all'interno di un'azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese. In tale ultimo caso i curricula dei professionisti devono essere asseverati da un'associazione di rappresentanza manageriale o un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'art 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180. 3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, sara' considerata anche l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate dall'art. 38, comma, 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163. L'iscrizione all'elenco non determina l'insorgere del diritto alla stipulazione di alcun contratto, il quale resta subordinato alla scelta da parte dell'impresa beneficiaria del voucher. 4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui al presente articolo possono presentare la domanda di iscrizione in elenco, firmata digitalmente dal legale rappresentante, tramite posta certificata all'indirizzo pec: elencosocieta@pec.mise.gov.it redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente decreto. L'elenco sara' costituito con decreto direttoriale e pubblicato sul sito internet www.mise.gov.it entro il giorno 1 settembre 2015. 5. I termini di cui al precedente comma possono essere riaperti e conseguentemente ridefiniti con il decreto direttoriale che disciplina la seconda tranche di cui all'art. 2 lettera b).