Art. 5 
 
 
                    Elenco fornitori dei servizi 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'impresa  richiedente  deve
avvalersi di  societa'  di  capitali,  anche  in  forma  di  societa'
cooperativa, inserite  in  un  apposito  elenco  all'uopo  costituito
presso il Ministero. 
  2. Possono presentare domanda di iscrizione in elenco  le  societa'
che: 
    a) risultino iscritte al Registro delle imprese della  Camera  di
commercio territorialmente competente e in  stato  di  attivita',  al
momento della presentazione della domanda;  non  siano  in  stato  di
scioglimento o liquidazione  volontaria  e  non  siano  sottoposte  a
procedure  concorsuali,   quali   fallimento,   liquidazione   coatta
amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata  o
straordinaria; 
    b) autocertifichino l'esecuzione, con buon esito,  di  almeno  10
progetti di  export  management  della  durata  minima  di  tre  mesi
ciascuno, svolti  nell'ultimo  triennio,  ovvero -  in  alternativa -
dispongano in qualita' di soci, dipendenti o collaboratori,  ai  fini
dell'esecuzione del servizio, di almeno 5  figure  professionali  che
abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno 5  anni
in materia di servizi a  supporto  dell'approccio  commerciale  verso
mercati esteri, anche maturati in posizione  manageriale  all'interno
di un'azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese.
In tale ultimo caso i  curricula  dei  professionisti  devono  essere
asseverati  da  un'associazione  di  rappresentanza   manageriale   o
un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi  dell'art  4
della Legge 11 novembre 2011 n. 180. 
  3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco,  oltre  ai
requisiti di cui al comma 2, sara' considerata anche  l'insussistenza
delle clausole di esclusione indicate  dall'art.  38,  comma,  1  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n  163.  L'iscrizione  all'elenco
non determina l'insorgere del  diritto  alla  stipulazione  di  alcun
contratto,  il  quale  resta  subordinato  alla   scelta   da   parte
dell'impresa beneficiaria del voucher. 
  4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
i soggetti di cui al presente articolo possono presentare la  domanda
di  iscrizione   in   elenco,   firmata   digitalmente   dal   legale
rappresentante,  tramite   posta   certificata   all'indirizzo   pec:
elencosocieta@pec.mise.gov.it  redatta  secondo  lo  schema  di   cui
all'Allegato 1 al presente decreto.  L'elenco  sara'  costituito  con
decreto direttoriale e pubblicato sul sito  internet  www.mise.gov.it
entro il giorno 1 settembre 2015. 
  5. I termini di cui al precedente comma possono essere  riaperti  e
conseguentemente  ridefiniti  con   il   decreto   direttoriale   che
disciplina la seconda tranche di cui all'art. 2 lettera b).