IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 1 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"  relativamente
al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  29
marzo 1989, n. 73,  concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio
nazionale delle operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  degli
allevamenti bovini da brucellosi; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
novembre  1992,  n.  276,  concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  1994,  n.  277,  concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione  della  brucellosi   negli   allevamenti   bovini,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  15  dicembre  1995  n.
592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
maggio  1996,  n.   125,   concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme per l'attuazione della  direttiva  92/102/CEE  del
Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione  e  alla
registrazione degli animali; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996  n.  358,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
luglio 1996, n. 160, recante  il  regolamento  concernente  il  piano
nazionale  per  l'eradicazione  della  leucosi  bovina  enzootica,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo  1997,
che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del  26
giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in  materia  di
scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; 
  Vista la decisione 90/424/CEE del  Consiglio  del  26  Giugno  1990
relativa a talune spese nel settore veterinario; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2004,  n.  58,  recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE)  n.
1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000  del
25 agosto 2000,  relativi  all'identificazione  e  registrazione  dei
bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti  a
base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo  2002,
n. 39; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante
attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al  rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  novembre  2006,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
dicembre 2006 n. 285 S.O., relativa a misure straordinarie di polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,
brucellosi ovi-caprina,  leucosi  in  Calabria,  Campania,  Puglia  e
Sicilia; 
  Vista la decisione 2008/940/CE della  Commissione  del  21  ottobre
2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei  programmi
di eradicazione e di controllo delle  malattie  animali  cofinanziati
dalla Comunita', e successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  9  agosto   2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  11
settembre 2012 n. 212, relativa a  misure  straordinarie  di  polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,
brucellosi ovi-caprina,  leucosi  in  Calabria,  Campania,  Puglia  e
Sicilia, la cui efficacia e' cessata il 12 settembre 2014; 
  Considerata la necessita' di uniformare le  procedure  diagnostiche
nei  territori  non  ufficialmente  indenni  per  brucellosi  secondo
criteri di economicita' nella  scelta  delle  prove  diagnostiche  da
impiegare, a parita' di performance delle stesse; 
  Considerato che il rafforzamento delle misure di identificazione  e
registrazione degli animali costituisce un  elemento  imprescindibile
per una efficace lotta alle malattie infettive trasmissibili. 
  Considerato che il  bolo  endoruminale  e  i  mezzi  identificativi
associati a  prelievo  di  materiale  genetico  offrono  le  migliori
garanzie  di  resistenza  alla  manomissione  nonche'  di  durata  in
condizioni ambientali specifiche, quali quelle che si  verificano  al
pascolo, e di probabilita' di risalire con certezza all'identita' del
singolo animale in caso di perdita del mezzo di identificazione; 
  Considerato      che       le       pratiche       connesse       a
transumanza/monticazione/demonticazione,    il    pascolo    vagante,
l'allevamento allo stato brado o semibrado e le stalle di  sosta  dei
commercianti  costituiscono  elemento  di  maggior  rischio  per   la
diffusione e la persistenza delle  malattie  oggetto  della  presente
ordinanza; 
  Visto  il  parere   scientifico   adottato   l'11   dicembre   2006
dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sulle performances
dei  metodi  diagnostici  nei  confronti  della  brucellosi   bovina,
ovi-caprina e suina; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine  e  ritenuto  appropriato
prevedere misure atte a consentirne la graduale attuazione; 
  Preso atto del principio enunciato dalla Corte  costituzionale  con
la sentenza n. 12 del 2004, secondo cui le iniziative in  materia  di
contenimento di malattie infettive e diffusive presso gli allevamenti
situati  nei  territori  degli  Stati  membri,  individuati  mediante
decisioni   comunitarie,   sono   riconducibili   alla   materia   di
legislazione esclusiva dello Stato poiche' attengono alla  profilassi
internazionale  e   riguardano   profili   incidenti   sulla   tutela
dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale; 
  Ritenuto  necessario  e   urgente,   proseguire   e   intensificare
ulteriormente l'attivita' di  lotta  alla  tubercolosi  bovina,  alla
brucellosi bovina e bufalina, alla  brucellosi  ovi-caprina,  nonche'
alla leucosi bovina enzootica  nei  territori  nazionali  non  ancora
ufficialmente  indenni,  alla  luce  di  quanto  raccomandato   dalla
Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979  del  2013,  sulla
brucellosi svoltosi nelle regioni Puglia e  Calabria,  e  nel  report
dell'audit FVO 8407 del 2010 per  la  valutazione  dei  attivita'  di
eradicazione  della  tubercolosi,  e  tenuto  conto   dei   risultati
conseguiti con l'adozione delle precedenti ordinanze in materia; 
  Considerato   che   nell'ambito    delle    indagini    conseguenti
all'accertamento di un focolaio confermato di brucellosi  ovi-caprina
in una regione ufficialmente indenne, e' stato possibile rintracciare
gli animali infetti trafugati solo attraverso il bolo endoruminale; 
  Ritenuto pertanto necessario rafforzare le misure  di  sorveglianza
anche nei territori ufficialmente indenni, al  fine  di  tutelare  la
qualifica sanitaria acquisita; 
  Ritenuto  necessario  altresi'  impedire  che  l'effettuazione   di
analisi diagnostiche svolte al di fuori  dei  piani  ufficiali  possa
favorire il verificarsi di comportamenti illeciti tesi ad aggirare le
misure restrittive previste dagli stessi piani; 
  Sentiti il Centro nazionale  di  referenza  per  le  brucellosi  di
Teramo, il Centro  nazionale  di  referenza  per  la  tubercolosi  da
Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per
la leucosi bovina enzootica di Perugia; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente ordinanza  disciplina  le  misure  straordinarie  di
lotta ed eradicazione e di controllo della tubercolosi bovina,  della
brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi  ovi-caprina,  nonche'
della leucosi bovina enzootica.