Art. 10 
 
 
        Controlli degli animali in caso di sospetto di frode 
 
  1. Il Servizio veterinario, nei casi di  sospetta  sostituzione  di
animali,   sospetta   alterazione   dell'identificazione,    sospetta
movimentazione  non  autorizzata,  sospetta  diffusione   dolosa   di
malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto
uso di sostanze farmacologicamente  attive,  atte  a  mascherare  gli
esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifica sanitaria degli
allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in
corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli
di natura genetica. 
  2. Nel caso in cui siano  accertate  la  sostituzione  di  animali,
l'alterazione    dell'identificazione,    le    movimentazioni    non
autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva  o  l'uso  di
sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti  delle
prove  diagnostiche,  fatte   salve   le   necessarie   comunicazioni
all'autorita' giudiziaria, il Servizio veterinario revoca  il  codice
di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli
animali senza indennizzo. 
  3. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51,
fatti salvi i provvedimenti adottati dall'autorita'  giudiziaria,  si
applica il protocollo operativo di cui all'Allegato 3.