Art. 12 
 
 
                              Verifiche 
 
  1. I responsabili dei servizi veterinari di sanita'  animale  delle
aziende sanitarie locali effettuano e documentano, nell'ambito  delle
verifiche dell'efficacia dei controlli  previste  dall'art.  8.3  del
regolamento (CE) 882/2004: 
    a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure  seguite
per le attivita' previste dalle disposizioni della presente ordinanza
e della normativa vigente in materia; 
    b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle  percentuali
e della tempistica  dell'attivita'  svolta  monitorata  attraverso  i
sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a: 
      accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; 
      misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5,
commi da 1 a 4; 
      identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3,  commi
2 e 3; 
      controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 e
provvedimenti conseguenti; 
      controlli svolti presso gli  allevamenti  da  ingrasso  di  cui
all'art. 7; 
      accertamenti diagnostici di cui all'art.  9,  commi  3  e  4  e
provvedimenti conseguenti. 
  2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano
al Ministero della salute nella relazione di attivita' svolta: 
    gli  esiti  delle  attivita'  di  verifica  sull'efficacia  delle
attivita' svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al
comma 1; 
    lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi
di cui all'articolo 3, comma 2; 
    lo stato di avanzamento nella registrazione e  georeferenziazione
dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2; 
    catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all'art.
9, commi 10 e 11; 
    le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2,  e
dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai  sensi
dell'art. 10, comma 2; 
    i  casi  di  aborto  denunciati,  il  numero  e   l'esito   delle
prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio relative a casi di  aborto  in
bovini e ovi-caprini. 
  3.  I  Centri  di  referenza  nazionali  provvedono  periodicamente
all'estrazione  dal  sistema   informativo   SIMAN   di   un   numero
significativo di indagini epidemiologiche di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) e alla verifica della qualita' e della  completezza  delle
stesse. I Centri di referenza comunicano l'esito  della  verifica  al
Ministero della salute che provvede ad  informare  la  regione  o  la
provincia autonoma interessata.