Art. 3 
 
 
                    Identificazione degli animali 
                   e registrazione delle attivita' 
 
  1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi  gli  obblighi  di
registrazione previsti dalle norme  vigenti,  il  proprietario  degli
animali,  direttamente   o   tramite   persona   delegata,   registra
individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe  zootecnica,
di seguito denominata: BDN, entro  7  giorni  dall'identificazione  e
comunque  prima  di  ogni  spostamento,  tutti  i  capi  identificati
elettronicamente. 
  2.    Nei    territori    non    U.I.    i    capi    oggetto    di
transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo
vagante,  oppure  allevati  allo  stato  brado  o  semibrado,   fatta
eccezione per gli animali gia'  identificati  elettronicamente,  sono
identificati  mediante  bolo   endoruminale   o   con   altro   mezzo
identificativo  associato  a  prelievo  di  materiale  genetico   dal
proprietario entro 6  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza. Nel caso di mancata identificazione elettronica  da  parte
del proprietario, il Servizio veterinario  dell'ASL  territorialmente
competente, di seguito  denominato:  Servizio  veterinario,  provvede
d'ufficio  al  piu'  presto  possibile  e  comunque  prima  di   ogni
spostamento, con spese a carico del proprietario. 
  3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applicate  anche  nei
territori U.I sulla base della valutazione del rischio. 
  4. Nei territori non U.I. il Servizio veterinario, fatta  eccezione
per gli animali gia' identificati elettronicamente e per gli  agnelli
destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita,  provvede
ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli
allevamenti infetti entro due  giorni  dalla  notifica  ufficiale  al
proprietario  o  detentore  della  positivita'  degli  animali.  Tale
modalita' d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione
di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2,
art. 8 del decreto del Ministero della sanita' 15  dicembre  1995  n.
592. 
  5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorita' competenti
regionali, fatti salvi gli obblighi  previsti  dalle  norme  vigenti,
possono adottare la misura di cui al comma 4. 
  6. Su tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario  rende
disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito
delle attivita' di profilassi previste dalla presente  ordinanza  nel
Sistema   Informativo   SANAN,   accessibile   tramite   il   portale
www.vetinfo.sanita.it,   entro   7   giorni   dall'acquisizione   dei
risultati. Entro il 30 novembre di ogni  anno  il  predetto  Servizio
veterinario  rende  disponibili   le   informazioni   relative   alla
programmazione delle attivita' per l'anno successivo. Dette attivita'
di  registrazione  possono  essere  effettuate  anche   mediante   la
modalita' di cooperazione applicativa. 
  7.  Su  tutto  il  territorio  nazionale  le  movimentazioni  degli
animali, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   ordinanza,   sono   autorizzate   esclusivamente   tramite
l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita'  e'  resa
disponibile nella BDN.