Art. 5 
 
 
            Misure da applicare negli allevamenti infetti 
 
  1. Entro due giorni lavorativi dalla conferma  di  positivita'  per
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi  ovi-caprina  e
leucosi bovina enzootica in un allevamento, il Servizio  veterinario,
fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia: 
    a) dispone la notifica  al  proprietario  e/o  al  detentore  del
riscontro di animali positivi e dell'obbligo di  macellazione,  entro
quindici giorni, degli animali dichiarati infetti; 
    b) avvia, in  collaborazione  con  l'Osservatorio  epidemiologico
veterinario  regionale,   ove   presente,   oppure   con   l'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per  territorio,  un'accurata
indagine   epidemiologica   utilizzando   i   modelli    precompilati
disponibili sul sistema informativo nazionale per la  notifica  delle
malattie animali (SIMAN); 
    c)  effettua  la  registrazione  nel  SIMAN  delle   informazioni
relative  al  focolaio  sospetto  ed   eventualmente   confermato   e
dell'avvio della relativa indagine epidemiologica; 
    d) fatta eccezione per la leucosi bovina  enzootica,  segnala  le
misure adottate al servizio di igiene e sanita' pubblica dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente. 
  2.  Il  Servizio  veterinario,  sentito  il  parere   dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale e della regione competenti e sulla  base
dei criteri previsti all'allegato 2 alla presente ordinanza,  dispone
l'abbattimento  totale  dei  capi   presenti   nell'allevamento,   da
eseguirsi entro 15 giorni dalla data di  notifica  del  provvedimento
stesso.  Per  comprovate  difficolta'  di   carattere   logistico   o
commerciale, il Servizio veterinario puo' prorogare  il  termine  per
l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento, posto che cio' non costituisca un rischio
per la salute. 
  3. Nelle aree protette di rilievo nazionale,  qualora  un  focolaio
per una delle malattie oggetto della presente ordinanza si  verifichi
in allevamenti allo stato brado o al pascolo  permanente  nonche'  in
tutti i casi in cui  non  risulti  possibile  garantire  l'isolamento
degli  animali,  il   Servizio   veterinario   dispone   direttamente
l'abbattimento totale. 
  4. Su tutto il territorio nazionale nel caso in cui il proprietario
o detentore non provvede a macellare  tutti  i  capi,  in  base  alle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e  comma  2  del  presente
articolo, l'autorita' competente ordina l'abbattimento  coattivo  dei
capi, con l'ausilio del Servizio veterinario e, se necessario,  delle
forze  dell'ordine.  In  caso  di  abbattimento   coattivo   non   e'
corrisposta l'indennita' di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le
spese  sostenute  per  l'applicazione   delle   misure   di   polizia
veterinaria sono a carico del proprietario o detentore. 
  5. Su tutto  il  territorio  nazionale,  per  garantire  il  rapido
abbattimento    degli    animali    positivi     o     l'applicazione
dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti
di   macellazione   all'interno   della   regione   di   appartenenza
dell'allevamento, il Servizio veterinario regionale puo'  autorizzare
la macellazione dei capi in stabilimenti situati  in  altre  regioni,
previo  nulla  osta  da  parte  del  Servizio  veterinario  regionale
competente sul mattatoio individuato, informando  contestualmente  il
Ministero della Salute. 
  6. Nei territori U.I. la registrazione nel SIMAN della conferma dei
focolai, corredata della relativa indagine  epidemiologica,  comporta
l'immediata notifica all'UE per il tramite del sistema  ADNS  (Animal
Disease Notification System).