Art. 6 Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale 1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di sosta costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. 2. Ai sensi dell'art. 1, lettera r) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'art. 2, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali, entro i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, ad altra azienda non di sua proprieta'. 3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1. 4. L'autorizzazione della stalla di sosta e' revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3. 5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonche' degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa puo' essere disposto l'invio al macello. 6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciate. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla. 7. Le stalle di sosta sono soggette a controllo da parte del Servizio veterinario almeno una volta al mese. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, sono disposti approfondimenti diagnostici. 8. Le attivita' di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.