Art. 6 
 
 
               Misure sanitarie per le stalle di sosta 
                  presenti sul territorio nazionale 
 
  1.  Su  tutto  il  territorio  nazionale   le   stalle   di   sosta
costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura
zootecnica e, in  quanto  tali,  sono  fisicamente  e  funzionalmente
separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, lettera  r)  del  decreto  legislativo  22
maggio  1999,  n.  196,  e  dell'art.  2,  lettera  m)  del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante  o  il  detentore
della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali,
entro i termini previsti  dai  sopracitati  decreti  legislativi,  ad
altra azienda non di sua proprieta'. 
  3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai
sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario  applica  al
commerciante o detentore della stalla di sosta  le  sanzioni  di  cui
all'art. 13, comma 1. 
  4. L'autorizzazione della stalla di  sosta  e'  revocata  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3. 
  5. Al fine di  evitare  contatti  fisici  diretti  o  indiretti,  i
commercianti  garantiscono  la  netta   separazione   degli   animali
destinati direttamente al macello da quelli  da  vita  nonche'  degli
animali con  qualifica  sanitaria  differente.  In  caso  di  mancata
applicazione di quanto previsto al periodo  precedente,  il  Servizio
veterinario esegue sugli animali da vita, a spese  del  commerciante,
tutti i controlli previsti dai piani di risanamento.  In  alternativa
puo' essere disposto l'invio al macello. 
  6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di  infezione
in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni  in  sede  di
macellazione, il Servizio veterinario  controlla  tutti  gli  animali
ancora presenti  nella  stalla  di  sosta  con  spese  a  carico  del
commerciate. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti  gli
animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure
di disinfezione della stalla. 
  7. Le stalle di sosta  sono  soggette  a  controllo  da  parte  del
Servizio veterinario almeno una  volta  al  mese.  I  controlli  sono
eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario,
sono disposti approfondimenti diagnostici. 
  8.  Le  attivita'  di  controllo  sulle  stalle   di   sosta   sono
rendicontate   utilizzando   l'apposita   funzionalita'   informatica
disponibile  nel  portale  VETINFO  accessibile  tramite  l'indirizzo
www.vetinfo.it.