Art. 8 Indennizzi 1. L'Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali la relativa indennita', ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni.