Art. 9 
 
Provvedimenti  per   gli   allevamenti   destinati   a   transumanza,
  monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente 
  1.  Su  tutto  il  territorio  nazionale  il  Servizio  veterinario
autorizza  la  movimentazione  per  transumanza  e  monticazione,  il
pascolo vagante, semibrado  e  brado  permanente,  esclusivamente  di
animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi  e
leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi  dell'art.  3,
comma 1. 
  2. All'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma
precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati
alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi
quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati  e  registrati
nella BDN. In caso negativo l'attivita' di registrazione dei  pascoli
deve essere effettuata al piu' presto e comunque completata entro  12
mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1,  nei
territori non U.I. gli animali  devono  essere  stati  sottoposti  ad
accertamento diagnostico  con  esito  favorevole  nei  trenta  giorni
precedenti lo spostamento al pascolo. 
  4. In deroga al precedente  comma  3,  i  territori  non  U.I.  che
nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima  necessaria
per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di  cui
al comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo. 
  5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base  della  valutazione
del rischio, gli animali possono essere sottoposti  ad  un  controllo
entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la  tubercolosi,  se
di eta' superiore alle 6 settimane; per la brucellosi bovina e per la
leucosi bovina enzootica, se di eta' superiore ai  12  mesi;  per  la
brucellosi ovi-caprina, se di eta' superiore ai 6 mesi. 
  6. Nel caso di animali allevati allo stato  brado  o  semibrado  su
pascolo permanente,  il  proprietario  garantisce  la  cattura  e  il
contenimento per  effettuare  i  controlli  previsti  dalla  presente
ordinanza. 
  7. In caso di pascoli comuni, su  cui  insistono  animali  di  piu'
allevamenti,   questi   sono   considerati   come   un'unica   unita'
epidemiologica e a elevato rischio. 
  8. Le regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  possono
disporre,  sulla  base  della  valutazione  del  rischio,   ulteriori
controlli al pascolo, anche  a  campione,  per  gli  animali  che  si
spostano verso i territori di competenza e provenienti dai  territori
di altre regioni. 
  9.  La  procedura  di  richiesta,  di  conferma   e   di   rilascio
dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti e'
attuata   esclusivamente   mediante   l'utilizzo    delle    apposite
funzionalita' informatiche presenti nella BDN. 
  10.  Il  Servizio  veterinario,  nel  caso  in  cui  verifichi   la
persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza
proprietario,  dispone  la  loro  cattura  e  sequestro,  anche   con
l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai  controlli
anagrafici e sanitari. Terminati  i  controlli  gli  animali  entrano
nella disponibilita' del Comune. 
  11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi  in
cui il proprietario di capi  allevati  allo  stato  brado  permanente
dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di
catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.