Art. 2 Riconoscimento degli Organismi di Controllo 1. Il Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale, a richiesta, autorizza gli Organismi notificati si sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 quali Organismi di controllo ai sensi della sezione 1.8.6 degli allegati al legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, all'espletamento delle attivita' ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto - ivi compresa la sorveglianza del servizio interno di ispezione. 2. Il riconoscimento ha validita' temporale coincidente con il periodo di validita' della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 dell'Organismo richiedente. 3. Durante il periodo di validita' del riconoscimento la Commissione prevista dal cometa 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 puo' effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo per l'effettuazioni delle attivita' previste dal presente decreto. 4. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dell'Organismo di controllo, per un periodo non inferiore al periodo di validita' delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni.