Art. 2 
 
 
             Riconoscimento degli Organismi di Controllo 
 
  1.  Il  Capo  del  Dipartimento   dei   trasporti   terrestri,   la
navigazione, gli  affari  generali  ed  il  personale,  a  richiesta,
autorizza gli Organismi notificati si sensi del  decreto  legislativo
12 giugno 2012, n. 78 quali Organismi di  controllo  ai  sensi  della
sezione 1.8.6 degli allegati al legislativo 27 gennaio  2010  n.  35,
all'espletamento delle attivita' ricadenti nel campo di  applicazione
del presente decreto - ivi  compresa  la  sorveglianza  del  servizio
interno di ispezione. 
  2. Il riconoscimento ha  validita'  temporale  coincidente  con  il
periodo di validita' della notifica ai sensi del decreto  legislativo
12 giugno 2012, n. 78 dell'Organismo richiedente. 
  3.  Durante  il  periodo  di  validita'   del   riconoscimento   la
Commissione prevista  dal  cometa  3  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 puo' effettuare le verifiche  atte
a  stabilire  la  permanenza   dei   requisiti   dell'Organismo   per
l'effettuazioni delle attivita' previste dal presente decreto. 
  4. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi  compresi
i  rapporti  di   prova,   devono   essere   messi   a   disposizione
dell'Amministrazione, a cura  dell'Organismo  di  controllo,  per  un
periodo non inferiore al periodo di  validita'  delle  certificazioni
emesse e comunque non inferiore a dieci anni.