Art. 5 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. L'attivita'  e  immediatamente  sospesa  nel  caso  in  cui  sia
accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo  ha
perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione. 
  2. In caso di sospensione o  revoca  da  parte  di  "ACCREDIA"  del
certificato di accreditamento secondo la norma  UNI  CEI  EN  ISO/CEI
17020, posto a base della notifica ai sensi del  decreto  legislativo
12 giugno 2012, n. 78,  l'Organismo  deve  sospendere  l'attivita'  e
darne  immediata  comunicazione  al  Dipartimento  per  i   trasporti
terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale. 
  3. Entro i sei mesi precedenti la data  di  scadenza  di  validita'
della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012,  n.78
l'organismo deve inoltrare richiesta di conferma dell'autorizzazione. 
    Roma, 18 giugno 2015 
 
                                     Il capo del dipartimento: Fumero