Art. 5 Norme finali 1. L'attivita' e immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione. 2. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020, posto a base della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, l'Organismo deve sospendere l'attivita' e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale. 3. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validita' della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n.78 l'organismo deve inoltrare richiesta di conferma dell'autorizzazione. Roma, 18 giugno 2015 Il capo del dipartimento: Fumero