Art. 8 
 
 
           Trasmissione di atti e documenti del resistente 
                      (art. 10 del regolamento) 
 
  1. Ai fini  della  costituzione  in  giudizio  del  resistente,  la
trasmissione degli atti e dei documenti al  S.I.Gi.T.  da  parte  del
soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo
inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo;  qualora  il
soggetto abilitato  non  sia  in  possesso  del  numero  di  Registro
Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi  della
controversia. 
  2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere  i  requisiti
indicati nell'art. 10  e  sono  acquisiti  singolarmente  utilizzando
esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema. 
  3.  Il  S.I.Gi.T.,  in  seguito  alla  trasmissione,  rilascia  con
modalita' sincrona la ricevuta di  accettazione,  contenente  numero,
data  e  ora  della  trasmissione  degli  atti   e   dei   documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene  inviata  all'indirizzo  PEC
del soggetto abilitato. 
  4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: 
    a) al controllo antivirus dei file trasmessi; 
    b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; 
    c) alla verifica della validita' della  firma  apposta  sui  file
trasmessi; 
    d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati; 
    e) al controllo del formato dei file trasmessi. 
  5. In caso di esito positivo dei controlli, il  S.I.Gi.T  inserisce
gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e,  contestualmente,
rende disponibile l'informazione nell'area riservata. In tal caso, la
data della ricevuta di accettazione del comma 3  attesta  il  momento
del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo  PEC
del soggetto abilitato. 
  6. In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle
anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma  4,  il  S.I.Gi.T.
non acquisisce l'atto e gli eventuali  allegati  e,  contestualmente,
rende disponibile nell'area  riservata  un  messaggio  contenente  la
tipologia delle  suddette  anomalie.  La  stessa  informazione  viene
inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 
  7. In caso di riscontro nei soli allegati all'atto di  costituzione
in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del  comma
4, il S.I.Gi.T. non procede all'acquisizione  dei  soli  allegati  e,
contestualmente, rende disponibile nell'area riservata  un  messaggio
contenente  la  tipologia  delle   suddette   anomalie.   La   stessa
informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto  abilitato,
con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. 
  8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri  di
cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la  relativa  descrizione
sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale. 
  9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita'  delle  informazioni  di
cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata,  entro
le 24 ore successive alla trasmissione.