Art. 10 
 
               Graduatorie, soglia di punteggio minimo 
                      e valutazione delle prove 
 
  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi ai corsi di  laurea  e  di  laurea  magistrale  di  cui  agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari  di  cui
all'art. 26  della  legge  n.  189/2002  nonche',  nell'ambito  della
relativa riserva di  posti,  i  candidati  non  comunitari  residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente  del  punteggio  conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a  tutte  le  predette
categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari  a
venti (20) punti. 
  2. I posti  eventualmente  non  utilizzati  nella  graduatoria  dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero  non  potranno  essere
utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non  comunitari  di
cui all'art. 26 della legge n. 189/2002. 
  3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e
7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto  dei  seguenti
criteri: 
  1,5 punti per ogni risposta esatta; 
  meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata; 
  0 punti per ogni risposta non data. 
  4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6  il  CINECA,  sulla
base del punteggio, calcolato  ai  sensi  del  comma  3,  redige  una
graduatoria unica nazionale per i candidati  comunitari  e  stranieri
residenti in Italia, di cui all'art.  26  della  legge  n.  189/2002,
secondo le procedure di cui all'Allegato  2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  5. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero e'
definita dalle Universita'. 
  6. Per i corsi di cui all'art. 7 le  Universita',  sulla  base  del
punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono
due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e  stranieri
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge  n.  189/2002,  e
l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. 
  7. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: 
    per i corsi di laurea magistrale in medicina  e  chirurgia  e  in
odontoiatria e protesi  dentaria  e  per  i  corsi  di  laurea  delle
professioni sanitarie, prevale in  ordine  decrescente  il  punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei  quesiti
relativi agli argomenti di  ragionamento  logico,  cultura  generale,
biologia, chimica, fisica e matematica. 
    per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale
in ordine decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal  candidato  nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi  agli  argomenti  di
chimica, ragionamento logico, cultura generale,  biologia,  fisica  e
matematica. 
    per i corsi di laurea  e  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico
direttamente finalizzati alla formazione di  architetto,  prevale  in
ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal   candidato   nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi  agli  argomenti  di
ragionamento   logico,   cultura   generale,   storia,   disegno    e
rappresentazione, fisica e matematica. 
  In caso di ulteriore parita', prevale il candidato  anagraficamente
piu' giovane. 
  8. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4,  5  e  6  si
chiude con provvedimento ministeriale. La condizione  di  idoneo  non
vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione  all'accesso  al  corso  di
laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in  cui  si
e' sostenuta la prova.