Art. 10 Norme di esecuzione 1. Gli adempimenti degli obblighi previsti per le RIFI dalle disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'IGA Italia nonche' da quelle del presente decreto a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Relativamente alle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, le sanzioni di cui all'art. 9 della legge 18 giugno 2015, n. 95, si applicano solo qualora gli adempimenti di cui al medesimo comma 1 non siano effettuati entro il termine ivi previsto. 3. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalita' di applicazione stabilite dal presente decreto.