Art. 10 
 
 
                         Norme di esecuzione 
 
  1. Gli adempimenti  degli  obblighi  previsti  per  le  RIFI  dalle
disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica  dell'IGA
Italia nonche' da quelle del presente  decreto  a  decorrere  dal  1°
luglio 2014 e fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Relativamente alle violazioni degli obblighi di cui al comma  1,
le sanzioni di cui all'art. 9 della legge 18 giugno 2015, n.  95,  si
applicano solo qualora gli adempimenti di cui al medesimo comma 1 non
siano effettuati entro il termine ivi previsto. 
  3. Con provvedimento del direttore generale  delle  finanze  e  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   previste
ulteriori  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di  applicazione
stabilite dal presente decreto.